L’ambito di applicazione del PAT tra Legge Delega, CPA e DPCM

Processo Amministrativo Telematico Teoria

Il punto di partenza normativo per delimitare l’ambito di operativa del Processo Amministrativo Telematico trova fondamento nel Codice del Processo Amministrativo (CPA). L’art. 13 delle disposizioni di attuazione del CPA dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e il DigitPA, vengano stabilite “… nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l’aggiornamento del processo amministrativo telematico”.

La norma, di evidente contenuto programmatico, è a sua volta attuativa di una previsione contenuta nella legge di delega del Decreto legislativo, del 2.07.2010 n° 104 (Codice del processo amministrativo), e demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione delle regole tecnico– operative PAT.

Leggendo con attenzione, tra le righe del CPA, si trova la presenza di alcune norme che anticipano l’introduzione di elementi utili per l’attuazione del PAT visto dallo stesso legislatore del CPA come punto cruciale per il miglioramento dell’efficienza della giurisdizione amministrativa.

Nel dettare le norme tecniche del PAT, puntualizza il legislatore del Codice all’art.13 citato, si devono tenere in estrema considerazione le “diverse esigenze di flessibilità e di continuo adeguamento delle regole informatiche alle peculiarità del processo amministrativo, della sua organizzazione e alla tipologia di provvedimenti giurisdizionali”.

La difficoltà del gap esistente tra l’essere (tecnico-informatico) e il dover essere (tecnico-giuridico) sono chiare al legislatore del CPA che invita a compiere delle riflessioni sul punto cercando di preferire una tecnica di normazione non rigida ed ingessata che tenga conto della flessibilità necessaria nel trattare realtà tecniche sempre mutevoli anche in un’ottica di breve periodo.

Il rinvio ad una normativa di rango regolamentare, come puntualizzato nella stessa relazione al CPA, è apparso “lo strumento più idoneo per consentire l’introduzione del processo amministrativo telematico, analogamente a quanto avvenuto con il d.m. 17 luglio 2008, che ha fissato le regole tecnico – operative per l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile”.

Lo strumento regolamentare, infatti, ha il pregio della flessibilità e della tempestività di adeguamento, caratteristiche essenziali in un settore connotato da una continua, tumultuosa e a volte rivoluzionaria evoluzione.

Infine, il rinvio ad una normativa di rango regolamentare è stata già sperimentata con il d.m. 17 luglio 2008, che ha fissato le regole tecnico – operative per l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile.

Nella relazione al CPA, inoltre, si evidenzia come il regolamento, in quanto strumento flessibile, potrà, altresì, tenere conto dei risultati raggiunti con l’introduzione del Nuovo Sistema Informativo della Giustizia  Amministrativa (NSIGA) ed assicurarne l’interoperabilità (compatibilità) con il Sistema Informatico Civile (SICI) da cui dipende il processo civile telematico.

Alcune norme del codice anticipano l’introduzione di elementi utili per l’attuazione di tale processo, che costituisce un necessario punto di approdo per un più tempestivo ed efficiente esercizio della giurisdizione amministrativa.

Sempre il legislatore del CPA al comma 1 bis dell’art. 13 delle disposizioni di attuazione sancisce che l’attuazione del PAT sia ispirato ad un criterio di gradualità ponendo come termine iniziale di questo iter la data di entrata in vigore del decreto dettante le regole tecniche e termine finale il 30 giugno 2016.

E’ evidente che il principio di gradualità – step by step – non appare essere stato rispettato a causa dell’entrata in vigore delle regole tecniche solo con il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri, del 16 febbraio 2016, n. 40 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico – GU n.67 del 21-3-2016 ) e di un evidente posticipo, con ovvia costrizione dei complessivi tempi di adeguamento, del termine iniziale.

Il DPCM n.40/2016 detta le regole tecnico-operative previste dall’articolo 13 delle disposizioni di attuazione del CPA per la realizzazione del processo amministrativo telematico.

Per concludere una riflessione: chi frequenta i TAR ha la chiara consapevolezza che dall’entrata in vigore del CPA gli adempimenti, c.d. di cancelleria, per gli avvocati in realtà sono, ingiustificatamente, aumentati anziché diminuiti.

La classica richiesta del deposito obbligatorio dell’originale cartaceo e di almeno 4 copie del fascicolo sempre in cartaceo ha rappresentato un surplus di lavoro e di sprechi non giustificabili alla luce dell’obbligatorio e contestuale deposito informatico dell’atto, dei documenti e degli allegati di causa.

Il deposito informatico si è andato ad aggiungere a quello cartaceo senza rappresentarne, invece, una alternativa o quantomeno un ausilio.

L’augurio è quello di non dover rivedere nel PAT forme, più o meno velate, di quelle che nel PCT sono tristemente note con il nome di “copie di cortesia”.