I provvedimenti del giudice: la regola è il documento informatico … la carta una mera eccezione residua e certificata…

Processo Amministrativo Telematico Teoria

L’art. 7 del DPCM n.40/2016 riveste un estremo rilievo programmatico in quanto il legislatore, al comma 7, sancisce lapidariamente che “Il deposito dei provvedimenti con modalità’ informatiche sostituisce, ad ogni effetto, il deposito con modalità’ cartacee“.

In tale prospettiva, i provvedimenti del giudice, ai sensi dell’art. 7 del DPCM n.40/2016, dovranno essere redatti e depositati sotto forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale.
Dalla lettura del comma 3 dell’art. 7 del DPCM n.40/2016 che il deposito del documento redatto su supporto cartaceo e sottoscritto con firma autografa solo ed esclusivamente quando il Responsabile del SIGA attesti che il sistema informatico non e’ in grado di ricevere il deposito telematico degli atti, si ricava che la regola generale (salvo appunto l’eccezione di cui al comma 3) è quella di redigere i documenti in formato informatico.
La forma cartacea rimane prevista solo ed esclusivamente quale eccezione ed in quanto tale è circondata da una serie di adempimenti successivi di cui è onerato il Segretario di sezione che dovrà provvede ad estrarre copia informatica, anche per immagine, dei provvedimenti depositati, nei formati stabiliti dalle specifiche tecniche di cui all’articolo 19 e la inserisce nel fascicolo informatico.

La sottoscrizione digitale pone, inoltre, il legislatore nelle condizioni di dover disciplinare i diversi step che compongono la collazione informatica dei provvedimenti collegiali. Tali atti, infatti, dovranno essere redatti dall’estensore che li sottoscrive digitalmente e li trasmessi telematicamente al Presidente del collegio. Il Presidente, una volta ricevuto l’atto dell’estensore, sottoscrive l’atto e lo trasmette telematicamente alla Segreteria per il deposito.
A questo punto, l’atto sottoscritto dall’estensore e successivamente dal Presidente inviato alla Segreteria, dovrà essere sottoscritto ulteriormente dal Segretario di sezione con la propria firma digitale.
Il Segretario provvede, infine, al deposito dell’atto nel fascicolo informatico ed alla contestuale pubblicazione, mediante inserimento, nel SIGA e sul sito INTERNET della giustizia amministrativa.
Tutte le operazioni del giudice, del presidente, del segretario dovranno essere compiute con le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed in particolare nel rispetto della disciplina dettata dagli articoli 51 e 52 del Codice dei dati personali, secondo le modalita’ stabilite dalle specifiche tecniche di cui all’articolo 19 del DPCM 40 del 2016 e del relativo Allegato A.