Procura alle liti: l’asseverazione prevista dall’art. 22 comma 2 del CAD.

Pratica Processo Amministrativo Telematico

A differenza che nel PCT in cui l’art. 83 c.p.c. conferisce al difensore poteri di autentica mediante l’apposizione della firma digitale, nella regole tecniche del processo amministrativo telematico (art. 8, DPCM n- 40/2016), il difensore procede al deposito della copia per immagine su supporto informatico, compiendo l’asseverazione prevista dall’art. 22 comma 2 del CAD, con l’inserimento nel medesimo o in un documento distinto sottoscritto con firma digitale. Nei casi in cui la procura vine conferita su supporto cartaceo, recitano le norme tecniche, il difensore procede al deposito telematico della copia per immagine su supporto informatico, compiendo l’asseverazione prevista dall’articolo 22, comma 2, del CAD con l’inserimento della relativa dichiarazione nel medesimo o in un distinto documento sottoscritto con firma digitale.


Esempio di Attestazione di conformità

Io sottoscritto Avvocato Leo Stilo del Foro di Locri, CF STLLEO…… con studio in Bianco, C.da Scoglio, n. 4, nella qualità di difensore di Pietro Gambadilegno, nato a TOPOLINIA (WD), il 25/08/1990 (C.F. GMBPTR90M25D976R) e residente in Topolinia, via B. Bassotti, snc, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D. P. C. M. 16/02/2016, n. 40 e dall’articolo 22, comma 2, del CAD, dichiaro che la presente copia informatica è conforme all’originale in formato analogico del corrispondente atto da cui è estratta.
Bianco (RC), 11.04.2016

Firmata Digitalmente
Avv. Leo Stilo


NOTE

  1. Il testo dell’art. 22, comma 2, del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è il seguente: «Art. 22 (Copie informatiche di documenti analogici). – 1. (Omissis). 2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’art. 71. 3.-6. (Omissis).».
  2. Si deve precisare che qualora l’attestazione di conformità non sia contenuta nel medesimo documento informatico contenente la copia per immagine, il documento informatico separato contenente la predetta dichiarazione dovrà necessariamente indicare: 1) un riferimento temporale; 2) l’impronta hash relativa al documento informatico/copia per immagine di cui si attesta la conformità all’originale. Con questo procedimento si dovrebbe garantire la necessaria ed univoca connessione tra l’attestazione di conformità e il documento.