Quando il deposito di un pdf immagine di un atto processuale rappresenta … una mera irregolarità

Giurisprudenza Processo Civile Telematico

Tribunale di Milano, Sez. IX Civile, Sentenza 3 febbraio 2016, n. 1432

Il Giudice del Tribunale di Milano con la sentenza in epigrafe affronta un annoso dilemma nato ai piedi delle norme tecniche del PCT.

In materia di processo civile telematico, in virtù delle regole previste dalla normativa tecnica, l’atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all’ufficio giudiziario, deve essere in formato PDF e, conseguentemente, non è ammessa la scansione di immagini.
Ciò significa che l’atto non può essere costituito dalla scansione di un atto originariamente cartaceo dovendo consistere necessariamente in un atto nativo digitale, ossia un documento .pdf testuale e non un documento .pdf immagine.

Tuttavia, ricorda il Tribunale di Milano che nessuna sanzione in caso di inosservanza delle suddette regole tecniche è stata, però, ad oggi prevista dalla normativa primaria di riferimento e di conseguenza dalla normativa secondaria. Ebbene, in mancanza di una sanzione processuale qualificata dal legislatore, l’inosservanza della normativa tecnica costituisce una mera irregolarità. Ciò in applicazione del principio consolidato affermato in più occasioni dalla Suprema Corte in relazione a fattispecie diverse, ma accomunate dalla mancanza del rispetto di forme processuali non espressamente sanzionate secondo cui il deposito irrituale di un atto processuale dà luogo ad una mera irregolarità sanabile per effetto della successiva regolarizzazione o in ogni caso per effetto del raggiungimento dello scopo.

 Per questo motivo il Tribunale di Milano, pur consapevole di altri diversi indirizzi assunti dalla giurisprudenza di merito, invocata dalla difesa dell’attrice, che affermano l’inammissibilità dell’atto che non ha i requisiti tecnici richiesti (Tribunale Roma ordinanza 13.7.2014 est Castaldo) o la sua nullità, sanabile sulla base del principio del raggiungimento dello scopo (Tribunale Livorno Ordinanza 25 luglio 2014 est. Pastorelli) o addirittura non sanabile (Tribunale Reggio Calabria ordinanza 18.2.2015 est Genovese), a seconda della funzione che viene attribuita all’atto processuale, ritiene che, in mancanza di una sanzione processuale qualificata dal legislatore, l’inosservanza della normativa tecnica costituisca una mera irregolarità. Ciò in applicazione del principio consolidato affermato in più occasioni dalla Suprema Corte in relazione a fattispecie diverse, ma accomunate dalla mancanza del rispetto di forme processuali non espressamente sanzionate secondo cui il deposito irrituale di un atto processuale dà luogo ad una mera irregolarità sanabile per effetto della successiva regolarizzazione o in ogni caso per effetto del raggiungimento dello scopo (confr. da ultimo Cass. Sez. I 20.7.2015 n. 15130, Cass. Sez. II 2.3.2015 n. 4163, Sez. Unite 4.3.2009 n. 5160).
Sulla necessità poi che la suddetta irregolarità venga superata attraverso un ordine del giudice che imponga di ridepositare l’atto che abbia le necessarie caratteristiche tecniche, sono poi opportune ulteriori considerazioni dirette a bilanciare le esigenze c.d. informatiche e la necessità che le stesse vengano rispettate con i principi processuali di rango anche costituzionale che non possono essere alle stesse subordinate, in mancanza di norme di legge primaria che in tal senso dispongano. Lo scopo dell’atto processuale, ancorché telematico, è e rimane, infatti, ad avviso di questo Tribunale, quello di consentire lo svolgimento del processo e l’esercizio del diritto di difesa e, quindi, deve ritenersi raggiunto tutte le volte in cui l’atto perviene a conoscenza del Giudice e della controparte; ciò accade una volta che l’atto depositato telematicamente, anche se non rispondente alle norme tecniche, viene accettato dalla cancelleria e inserito dal sistema nel fascicolo processuale telematico.
Per il Tribunale di Milano, quindi, si impone certamente la necessità di una regolarizzazione dell’atto depositato telematicamente che non rispetta la normativa tecnica attraverso un ordine del Giudice, in analogia a tutte le ulteriori ipotesi previste dal codice di procedura civile in cui si consente la regolarizzazione (ad esempio la disciplina di cui all’art. 182 c.p.c.), proprio al fine di assicurare una corretta implementazione del fascicolo informatico e del funzionamento del sistema del PCT, tutte le volte in cui la regolarizzazione consente contemporaneamente la prosecuzione del giudizio, non essendovi alcuna lesione del diritto di difesa, dato che l’atto è comunque già disponibile alla parte e tenendo conto, però, che le esigenze e le necessità dello strumento informatico non possono pregiudicare, in assenza di una norma di legge, il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, tutte le volte in cui non sussiste una lesione del diritto di difesa, come ormai ripetutamente ha affermato la Suprema Corte.
Ora nel caso di specie, posto che la comparsa conclusionale di parte convenuta, pur essendo uno scanner di immagine, è stata accettata dal sistema del PCT, è inserita nel fascicolo processuale telematico, visibile al Giudice e alla parte attrice che nella memoria di replica si è puntualmente difesa nel merito delle questioni nel pieno esercizio del diritto di difesa, l’eventuale regolarizzazione del suddetto atto processuale, che imporrebbe una remissione della causa sul ruolo, comporterebbe una retrocessione del processo assolutamente non necessaria e incompatibile con il prevalente principio della ragionevole durata del processo. In altre parole, la normativa relativa ai requisiti dell’atto informatico da depositare telematicamente non prevede una sanzione per l’ipotesi di sua violazione che costituisce, quindi, una mera irregolarità.
La stessa trova soluzione con l’invito alla parte a regolarizzare l’atto introduttivo o l’atto endoprocessuale con un nuovo deposito nel rispetto delle forme previste entro un termine concesso, consentendo tale soluzione di realizzare contemporaneamente la funzione propria della norma tecnica come sopra indicata con la prosecuzione del processo, avendo in ogni caso gli atti del processo raggiunto lo scopo loro proprio nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo. Nel caso degli atti processuali conclusivi (comparsa conclusionale e memoria di replica), avendo come detto gli stessi raggiunto lo scopo loro proprio, essendo visibili e conoscibili dal Giudice e dalle parti cui è consentito pienamente l’esercizio del diritto di difesa, la remissione della causa sul ruolo, per consentire una regolarizzazione funzionale ad uno scopo diverso da quello primario dell’atto processuale che è consentire lo svolgimento del processo e l’esercizio del diritto di difesa, si traduce in una violazione del principio della ragionevole durata del processo inammissibile in mancanza di una esplicita statuizione normativa.

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