L’art.22, commi 1 e 2 Dlgs n.82/2005 non trova applicazione nel giudizio tributario quando è incontroversa la conformità

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Sentenza del 06/10/2015 n. 985 – Comm. Trib. Prov. Campobasso Sezione/Collegio 1

(Massima a cura di Leo Stilo)

Il giudicante in merito alla eccepita carenza di firma del documento informatico ricorda che il disposto di cui all’art.22, commi 1 e 2 Dlgs n.82/2005 non trova applicazione nel giudizio tributario quando fra le parti è incontroversa la conformità del documento informatico al documento originale (fattispecie in tema di cartella di pagamento priva di firma elettronica inviata a mezzo di posta elettronica certificata).
La norma citata prescriva che “i documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private o documenti in genere, compresi gli atti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta od associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata… le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato… “.


Testo della sentenza reperibile in formato pdf sul sito del MEF al quale si rinvia per la consultazione della versione integrale