Il deposito telematico, anziché con modalità cartacee, dell’atto introduttivo del giudizio, non genera una nullità ma una mera irregolarità

Giurisprudenza

Cass. Civ., Sez. I, 12/05/2016, n. 9772 – Rel. Cons. Dott. Alberto Giusti

omissis

Conclusivamente, deve essere pronunciato il seguente principio di diritto nell’interesse della legge: “In tema di processo civile telematico, nei procedimenti contenziosi iniziati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, nella disciplina del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 19, n. 2), anteriormente alle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2015 (che, con l’art. 19, comma 1, lett. a, n. 1), vi ha aggiunto il comma 1-bis), il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell’atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell’attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ogniqualvolta l’atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell’ufficio giudiziario previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, deve ritenersi integrato il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti