Il deposito tramite PCT è possibile per tutti gli atti: nella specie un reclamo x art 669 terdecies.

Giurisprudenza

Tribunale di Vercelli, Ordinanza del 31.07.2014 – avente ad oggetto: Reclamo ex art 669 terdecies avverso Ordinanza di accoglimento di ricorso per denuncia di danno temuto.

MASSIMA 
(a cura di Leo Stilo)

Il primo punto del ragionamento messo in atto dal Tribunale di Vercelli prende le mosse dal principio normativamente espresso che si possono depositare in via telematica gli atti delle parti costituite.
Il reclamo, per il Tribunale di Vercelli nella pronuncia in esame, ha natura di atto di introduttivo del relativo giudizio poichè “il deposito del reclamo ha la funzione di instaurare il giudizio, di consentire alla parte reclamante di costituirsi nel predetto giudizio, di chiedere la fissazione della prima udienza e di notificare il reclamo e il decreto di fissazione dell’udienza alle controparti“.
Nel caso in cui si ritenga di qualificare il deposito in via telematica di un atto introduttivo, nella specie il reclamo, come una ipotesi di nullità, e non di mera irregolarità, non può prescindersi “dall’applicazione della normativa prevista dal codice di procedura civile, in particolare dall’art. 156 u.c. cpc, che preclude la possibilità di dichiarare la nullità di un atto nel caso in cui questo abbia raggiunto il suo scopo”.

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI
Sezione Civile

(Il Testo del Provvedimento è reperibile sul sito
del Centro Studi Processo Telematico)

sciogliendo la riserva … avente ad oggetto: Reclamo ex art 669 terdecies avverso Ordinanza di accoglimento di ricorso per denuncia di danno temuto;

ORDINANZA

Occorre preliminarmente trattare della ritualità del deposito e della forma
del ricorso introduttivo, questione sottoposta alle parti all’udienza del
….
Il reclamo appare depositato in via telematica, come emerge dalla firma
digitale sui lati del documento. L’apposizione in calce all’atto di un timbro di cancelleria con indicazione del numero di ruolo, non esclude il deposito in forma telematica.

Infatti il timbro riportato è diverso da quello con cui la cancelleria normalmente attesta l’avvenuto deposto, con indicazione dell’espressione “depositato”.
Ciò posto, in base all’art. 16 bis D.L. 179/12, possono depositarsi in via telematica gli atti delle parti costituite, in altri termini possono depositarsi in via telematica solo gli atti endoprocessuali, essendo esclusi quelli introduttivi.

La stessa norma tuttavia non prevede alcuna sanzione in caso di deposito di un atto introduttivo in via telematica.
Il reclamo ha natura di atto di introduttivo del relativo giudizio.

Il deposito del reclamo ha la funzione di instaurare il giudizio, di consentire alla parte reclamante di costituirsi nel predetto giudizio, di chiedere la fissazione della prima udienza e di notificare il reclamo e il decreto di fissazione dell’udienza alle controparti.

Nel caso in cui si ritenga di qualificare il deposito in via telematica di un atto introduttivo come una ipotesi di nullità, e non di mera irregolarità, non può  prescindersi dall’applicazione della normativa prevista dal codice di  procedura civile, in particolare dall’art. 156 u.c. cpc, che preclude la possibilità di dichiarare la nullità di un atto nel caso in cui questo abbia
raggiunto il suo scopo.
Nel caso concreto, anche ipotizzando che il deposito del reclamo in via telematica sia nullo, lo stesso ha comunque raggiunto la sua funzione tipica.
Infatti, a seguito del deposito in via telematica del reclamo, è stata fissata la prima udienza, sono stati notificati il reclamo e il provvedimento di fissazione dell’udienza alle controparti ed è stato instaurato il giudizio, nel rispetto del principio del contradditorio.

D’altronde il deposito di un atto attraverso uno strumento non consentito o non previsto, era già stato affrontato dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo al deposito in un atto effettuato a mezzo di raccomandata
cartacea.

La corte di Cassazione con sentenza n. 5160 del 2009 aveva ritenuto che tale deposito integrasse una irregolarità, al più una nullità, sanabile per l’evidente raggiungimento dello scopo.

Per quanto concerne la forma del reclamo, deve osservarsi che l’art. 16 bis
del D.L. 179/12 impone il rispetto della normativa anche regolamentare relativa alla sottoscrizione, trasmissione e ricezione degli atti. L’art. 11 D.M. 44/11 stabilisce che “l’atto del processo in forma di documento informatico è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all’art. 34 (..)”. L’art. 34 dello stesso DM attribuisce al Direttore Generale SIA del Ministero della Giustizia di stabilire tali specifiche tecniche.

Con provvedimento del 16.4.2014 il DGSIA ha stabilito i parametri che deve
rispettare il documento informatico, in particolare ha disposto che esso deve essere in formato PDF, deve essere privo di elementi attivi e deve essere ottenuto attraverso una trasformazione di un documento testuale. Non è pertanto ammessa la scansione di immagini (cd PDF immagine).
Dall’analisi del reclamo emerge chiaramente che lo stesso è in formato PDF immagine (cioè stampato e scansionato), attesa la presenza di rigature nere sui bordi del documento e la sottoscrizione a mano del difensore al fondo dell’atto.
Sul punto occorre osservare che l’art. 1561 comma cpc stabilisce che la
nullità dell’atto per difetto di requisiti di forma deve essere prevista da una legge.

L’art. 16 bis D.L. 179/12, che ha certamente natura di fonte primaria, non commina alcuna sanzione di nullità in caso di difetto di forme con riguardo ai documenti inviati in via telematica. Né è possibile far discendere la nullità dalle specifiche tecniche disposte dal DGSIA, non aventi certo  natura di fonte primaria. Di conseguenza deve ritenersi che l’invio dell’atto in formato PDF immagine costituisca una mera irregolarità.

….
Depositato nella Cancelleria del
Tribunale di Vercelli il 4/8/14