L’errata indicazione del numero di ruolo non può comportare il rifiuto della cancelleria di accettare l’atto

Giurisprudenza

Trib. Torino, Sez. I, ordinanza 13/05/2016 – Est. Dott. Marco Ciccarelli

Massima a cura di Leo Stilo

Secondo il Tribunale di Torino, nella vicenda in esame, le cancellerie devono “accettare il deposito ove possibile”; intendendo “ove possibile” in senso stretto e di stretta possibilità materiale e tecnica indipendentemente da qualunque valutazione di opportunità o organizzativa.  Naturalmente, continua l’estensore “alla accettazione dovrà accompagnarsi una efficace e adeguata attività di “segnalazione degli errori”, che consenta, alla controparte e al giudice, di conoscere le anomalie contenute nell’atto” (nel caso di specie l’errore riguardava il numero di ruolo general, si tratta di un errore di tipo “ERROR”, anomalia bloccante che lascia alla determinazione dell’ufficio ricevente la scelta fra intervenire forzando l’accettazione ovvero rifiutare il deposito).


(TESTO DEL PROVVEDIMENTO REPERIBILE SU
www.jusdicere.itProcesso Civile Telematico)

…. omissis

1. In base all’art. 14 comma 7° delle specifiche tecniche previste dall’art. 34 DM Giustizia 44/2011 (da ultimo modificate con provvedimento ministeriale del 28 dicembre 2015), l’indicazione da parte del depositante di un numero di ruolo errato è configurato come errore di tipo “ERROR”, dunque come anomalia bloccante che lascia alla determinazione dell’ufficio ricevente la scelta fra intervenire forzando l’accettazione ovvero rifiutare il deposito.

2. La Circolare del Ministero della Giustizia del 23 ottobre 2015 (Adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico) prevede (art. 7) che “Le cancellerie, in presenza di anomalie del tipo WARN o ERROR, dovranno dunque, ove possibile, accettare il deposito, avendo tuttavia cura di segnalare al giudice ogni informazione utile in ordine all’anomalia riscontrata. A tal fine è fortemente auspicabile che i capi di ciascun ufficio e i dirigenti di cancelleria concordino tra loro modalità di segnalazione degli errori il più possibile efficaci e complete”. Sotto questo profilo, la circolare di ottobre 2015 modifica l’analoga disposizione della Circolare 27 giugno 2014, che prevedeva che “Le cancellerie, in presenza di anomalie del tipo WARN o ERROR, dovranno sempre accettare il deposito”. Questa modifica tuttavia (contenuta in una circolare ministeriale) non può avere conseguenze sul regime di deposito degli atti processuali, che è disciplinato dall’art. 16-bis comma 7 d.l. 179/2012, secondo cui “Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia”. L’accettazione da parte della cancelleria non costituisce, infatti, deposito ma mero inserimento dell’atto nel fascicolo telematico. In generale quindi non pare legittimo condizionare la validità e tempestività del deposito al buon esito dell’operazione di inserimento nel fascicolo digitale. Né può ammettersi che anomalie che bloccano l’inserimento nel fascicolo sortiscano l’effetto di travolgere della cancelleria sortisce l’effetto di rendere l’atto visibile alle controparti e al giudice. Si tratta quindi di una incombenza indispensabile per consentire all’atto di raggiungere lo scopo che gli è proprio. In questa prospettiva va interpretata la norma della Circolare 23 ottobre 2015, che impone alle cancellerie di “accettare il deposito ove possibile”. È questa condizione (“ove possibile”) deve essere intesa in senso stretto, di possibilità materiale, indipendentemente da valutazioni di opportunità o organizzative. Alla accettazione dovrà accompagnarsi una efficace e adeguata attività di “segnalazione degli errori”, che consenta, alla controparte e al giudice, di conoscere le anomalie contenute nell’atto. Questa attività potrà anche comportare una richiesta di nuovo invio dell’atto, depurato delle anomalie che generavano l’errore. Dovrà però trattarsi di un’attività (il nuovo invio) tale da consentire sempre al giudice di verificare la piena conformità fra i due atti depositati; e che presuppone quindi la accettazione (e quindi l’inserimento nel fascicolo e la messa a disposizione) dell’atto depositato per primo, anche se contenente la “anomalia”.

4. Si ritiene, invece, inappropriata l’applicazione, in questi casi, dell’art. 153 comma 2° c.p.c. In primo luogo perché l’errore che ha generato l’anomalia è imputabile alla parte. Si tratta, certamente, di un errore “non grave” (o, se si preferisce, di un “mero errore materiale” o di una “svista”); ma è indiscutibile che esso sia ascrivibile alla parte che l’ha commesso, che ha sbagliato a indicare il numero di ruolo. Se si trattasse di deposito in forma cartacea, un tale errore non ingenererebbe alcuna conseguenza, se non quella di una rettifica (“correzione a mano”) dell’atto in fase di deposito, qualora il cancelliere registri e segnali la svista. Nel regime dei depositi telematici invece, qualora il cancelliere non intervenga per forzare l’accettazione, questo errore lieve può produrre effetti rilevanti, perché l’atto, non essendo inserito nel fascicolo telematico, rimane non visibile alla controparte e al giudice. In secondo luogo, si osserva che la rimessione in termini comporta l’autorizzazione alla parte a depositare nuovamente l’atto non accettato; e l’atto nuovamente depositato – che “sostituisce” il primo non accettato – potrebbe avere contenuto diverso da quello per primo depositato telematicamente.

5. Per queste ragioni, rilevato che nel caso di specie è materialmente possibile accettare il deposito (“forzando” l’accettazione e superando l’errore di tipo ERROR), la soluzione indicando quale data di accettazione quella in cui il depositante ha ottenuto la ricevuta di avvenuta consegna. Tale operazione – sulla base delle indicazioni fornite dalla cancelleria su richiesta di questo giudice – è materialmente possibile, facendo “mutare lo stato del deposito da rigettato ad attesa di accettazione mediante apposita richiesta al servizio di assistenza del CISIA per poi procedere all’acquisizione nel relativo procedimento secondo le indicazioni del giudice”.

6. Nel caso in esame, questa “accettazione tardiva” non comporta effetti pregiudizievoli per la controparte poiché, essendo stata differita per esigenze d’ufficio l’udienza di prima comparizione all’8 giugno 2016, l’accettazione del deposito (a cui consegue la visibilità dell’atto per la controparte) può avvenire entro 20 giorni prima della udienza di prima comparizione. In termini generali comunque, qualora l’accettazione tardiva comporti un pregiudizio per la controparte, sarà possibile disporre la rimessione in termini della parte “pregiudicata” o, più semplicemente, “riallineare” la decorrenza dei termini di deposito.

P.Q.M.

Ordina alla Cancelleria di accettare il deposito telematico della comparsa di risposta effettuato da data 25 marzo 2016 alle ore 18,21, con inserimento della comparsa nel fascicolo R.G. 32325/15; Dispone la comunicazione del presente provvedimento anche alla parte istante che allo stato non risulta costituita nella presente causa.