L’eventuale deposito, oltre il termine, dell’attestazione di conformità non determina l’inefficacia del pignoramento

Giurisprudenza

Tribunale di Bari, ordinanza del 04/05/2016

…omissis..

in riferimento alla prima eccezione, che sotto il profilo testuale la disposizione di cui all’art. 543 co. 4 terzo periodo c.p.c., distingue la problematica dell’attestazione di conformità delle copie degli atti in questione da quella dell’inefficacia del pignoramento per tardivo deposito delle stesse e ricollega la tardività/inefficacia unicamente al mancato deposito della nota d’iscrizione e delle copie autentiche degli atti «di cui al secondo periodo» (dunque non al terzo) del citato 4° co. dell’art. 543 c.p.c., e non richiamando, invece, tra gli atti da depositare a pena di inammissibilità nel termine prescritto, anche l’attestazione di conformità. Ne consegue che l’eventuale deposito oltre il termine deve rimanere irrilevante; rilevato, in riferimento alla seconda eccezione, che il termine dilatorio di dieci giorni indicato nell’art. 501 c.p.c. deve ritenersi rispettato in quanto il verbale di pignoramento è stato redatto il 4.3.2016 mentre l’istanza di assegnazione è stata depositata il 14.3.2016…omissis…

Per approfondimenti e testo del provvedimento si rinvia a: Ragionando_weblog Il notiziario giuridico indipendente v. 4.0 – ISSN 2464-8833 (viene riportato anche precedente del Tribunale di Pesaro, interessante per una valutazione complessiva della questione)