Notifica del ricorso in forma cartacea: copia per immagine di documento analogico – carenza di asseverazione di conformità.

Giurisprudenza Processo Amministrativo Telematico

PAT –  Notifica del ricorso all’amministrazione intimata – Copia per immagine di documento analogico – Carenza di asseverazione di conformità e di firma digitale – mancato rispetto dell’art. 14 comma 5 DPCM n. 40/2016 – Necessità di regolarizzazione.


Pubblicato il 24/03/2017  – N. 00471/2017 REG.PROV.CAU. – N. 01062/2017 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1062 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-, -OMISSIS-, nella qualità di genitori della minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato …..

contro

Ministero della Istruzione, Università e Ricerca, Direzione Didattica dell’Istituto Comprensivo —-

per l’accertamento, e riconoscimento, previa sospensiva e concessione di misure cautelari monocratiche ex art.56 cod .proc. amm. del diritto all’assegnazione di n. 30 ore settimanali si sostegno scolastico alla minore ……, con disapplicazione del Piano Educativo Individualizzato.

e per l’annullamento, previa sospensione,

del provvedimento prot. n….., con il quale l’Amministrazione convenuta ha riconosciuto per l’anno scolastico 2016-2017 alla minore …. 18,00 ore settimanali di sostegno scolastico, nonché di tutti gli altri presupposti, connessi e consequenziali

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Rilevato che non si ravvisano i presupposti di estrema gravità ed urgenza, anche in considerazione del lasso di tempo lasciato decorrere dalla parte tra la notifica del ricorso ( avvenuta il 24.2.2017) ed il deposito dello stesso ( eseguito il 22.3.2017);

Considerato che la notifica del ricorso all’amministrazione intimata è copia per immagine di documento analogico, che non presenta requisiti conformi alle prescrizioni del PAT e segnatamente dell’art. 14 comma 5 DPCM n. 40/2016, in quanto priva di asseverazione di conformità e firma digitale, ed occorre procedere alla sua regolarizzazione;

Ritenuto che può essere fissata per la trattazione della domanda cautelare collegiale la cc del 5.4.2017, data entro la quale sarà onere del difensore compiere i suddetti adempimenti ;

P.Q.M.

RESPINGE la domanda di misure monocratiche cautelari e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 5.4.2017.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52 commi 1,2 e 5 e 22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Napoli il giorno 23 marzo 2017.

 

Il Presidente
Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.