Nel procedimento di mediazione tributaria è ammissibile l’uso della PEC

Giurisprudenza Processo Tributario Telematico

Sentenza del 17/02/2015 n. 516 – Comm. Trib. Reg. per la Lombardia Sezione/Collegio 30


(Massima a cura di Leo Stilo)

Il Giudicante enuncia il principio che gli atti inerenti al procedimento di mediazione attengono alla fase amministrativa, antecedente al processo tributario. In quanto atti amministrativi, rientrano nella generale previsione del D. Lgs n. 82/2005, cd. Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), che dispone l’utilizzabilità della PEC anche nel procedimento di mediazione (Nel caso di specie, nell’istanza del contribuente, era stato indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata e tale indicazione è equiparabile alla manifestazione dell’assenso a che le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento di mediazione siano inviate tramite PEC. Manifestazione di volontà che vincola il dichiarante anche al rischio di eventuali malfunzionamenti della procedura di ricezione, che non possono essere addossati all’Amministrazione, e che comunque non sono stati provati dalla contribuente nel corso del processo di 1· grado, mentre l’Ufficio ha provato l’avvenuto invio e ricezione della comunicazione di rigetto del reclamo tramite PEC al difensore).


(Fonte del Testo della Sentenza MEF)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E RICHIESTA DELLE PARTI

La dott.ssa C. M., rappresentata e difesa dall’Avv. S. C., ha proposto appello contro l’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Lecco, per la riforma della sentenza n. 80/1/2013, depositata il 25.6.2013, emessa dalla CTP di Lecco, Sez. I.

La controversia trae origine dai seguenti fatti:

Con istanza presentata in data 19.2.2007, la signora C. M., esercente l’attività di medico convenzionato con il S.S.N., presentava all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Merate istanza di rimborso delle somme versate a titolo di IRAP per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, per un totale pari a ? 14.917,49.

In data 22.5.2012 l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Merate, riscontrata la sussistenza del presupposto impositivo per tutti gli anni in oggetto, rigettava l’istanza di rimborso, comunicandolo al contribuente in data 28.5.2012.

In data 17.7.2012, la signora C. presentava istanza di reclamo/mediazione, avverso il provvedimento di diniego del rimborso IRAP, fondando il reclamo sulle medesime eccezioni sollevate nell’istanza di rimborso.

In data 25.9.2012 l’Amministrazione Finanziaria notificava alla contribuente il diniego di mediazione.

In data 9/11/2012 la contribuente si costituiva in giudizio mediante deposito del ricorso presso la Segreteria della Commissione Tributaria di Lecco.

L’Agenzia delle Entrate di Lecco si costituiva in giudizio, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per tardività della costituzione in giudizio della ricorrente, nel merito sostenendo l’esistenza dei presupposti necessari per la riscossione dell’imposta.

Istruita la causa, la CTP di Lecco riteneva di non poter accogliere il ricorso proposto dalla dott.ssa C. M. e, con sentenza n. 80/01/13, depositata il 25.6.2013, così disponeva: “La Commissione, definitivamente pronunciando: 1) dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto da C. M.; 2) dichiara le spese di giudizio interamente compensate tra le parti”.

A seguito della suddetta pronuncia, in data 4/2/2014, la signora C. notificava all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecco, appello avverso la detta sentenza.

Nel proprio ricorso, la dott.ssa C. ha riproposto nel merito le stesse argomentazioni già sollevate nell’atto introduttivo del giudizio di 1·grado.

Preliminarmente, ha affermato che l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso è infondata per i seguenti motivi:

Il difensore dell’odierna appellante non aveva ricevuto in lettura nella casella PEC la comunicazione dell’Ufficio del diniego del reclamo, verosimilmente per malfunzionamento della procedura di ricezione predisposta dal gestore della casella del mittente o del destinatario e che, in ogni caso, l’invio specifico di detto atto amministrativo in materia tributaria effettuato per via telematica era illegittimo, in quanto nessuna delle norme giuridiche dell’ordinamento tributario, che rivestono natura di norme speciali, prevede una tale forma di notificazione.

Né tantomeno la prevede la specifica norma in materia di reclamo e mediazione, ossia l’art. 17-bis del D. Lgs 31.12.1992, n. 546. Pertanto la notifica del provvedimento che respinge il reclamo doveva essere effettuata dall’Agenzia delle Entrate, tramite i rituali mezzi di notificazione disposti dall’art. 60 del DPR 29.9.1973, n. 600 e non con mezzi telematici.

L’Agenzia delle Entrate, con memoria depositata il 1.4.2014, si è costituita in giudizio, formulando le seguenti controdeduzioni:

Sulla questione pregiudiziale dell’inammissibilità del ricorso, l’Ufficio ha ribadito la correttezza del giudice di 1° grado.

Invero, gli atti inerenti al procedimento di mediazione attengono alla fase amministrativa, antecedente al processo tributario. Pertanto, in qualità di atti amministrativi rientrano nella generale previsione del D. Lgs n. 82/2005 (cd. Codice dell’Amministrazione Digitale CAD), che dispone, in virtù del combinato disposto degli artt. 6 e 48, l’utilizzabilità della PEC anche nel procedimento di mediazione.

In particolare, l’art. 48 del CAD prevede che la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata tramite PEC, equivale – salvo che la legge disponga diversamente – alla notificazione per messo della posta.

Inoltre, nella circolare n. 9/E del 19.3.2012, viene precisato che il provvedimento di accoglimento o diniego dell’istanza possono essere comunicati anche avvalendosi dei recapiti di posta elettronica ordinaria o fax indicati dall’istante per esigenze di speditezza e celerità del procedimento amministrativo di mediazione.

Nel merito, ha riproposto le medesime obiezioni manifestate nelle controdeduzioni al ricorso introduttivo del giudizio di 1° grado.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, la Commissione deve esaminare la questione pregiudiziale dell’inammissibilità del ricorso.

Afferma l’appellante che, in disparte il paventato malfunzionamento della procedura di ricezione predisposta dal gestore della casella del mittente o del destinatario, che ha impedito la ricezione della comunicazione PEC di rigetto del reclamo da parte dell’ufficio, in ogni caso l’invio di questo specifico atto amministrativo in materia tributaria effettuato per via telematica è illegittimo, dato che nessuna delle norme giuridiche dell’ordinamento tributario, che rivestono natura di norme speciali, prevede una tale forma di notificazione.

Al riguardo la Commissione non può non condividere la tesi difensiva dell’Amministrazione.

Infatti, gli atti inerenti al procedimento di mediazione attengono alla fase amministrativa, antecedente al processo tributario.

In quanto atti amministrativi, rientrano nella generale previsione del D. Lgs n. 82/2005, cd. Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), che dispone l’utilizzabilità della PEC anche nel procedimento di mediazione.

Non va dimenticato che, nel caso di specie, nell’istanza del contribuente, era stato indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata e tale indicazione è equiparabile alla manifestazione dell’assenso a che le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento di mediazione siano inviate tramite PEC.

Manifestazione di volontà che vincola il dichiarante anche al rischio di eventuali malfunzionamenti della procedura di ricezione, che non possono essere addossati all’Amministrazione, e che comunque non sono stati provati dalla contribuente nel corso del processo di 1· grado, mentre l’Ufficio ha provato l’avvenuto invio e ricezione della comunicazione di rigetto del reclamo tramite PEC al difensore della dott.ssa C..

L’eccezione di parte appellante, relativa alla questione preliminare dell’inammissibilità del ricorso per intempestività, decisa dal giudice di prime cure, va pertanto rigettata e, di conseguenza, va confermata la sentenza di I0 grado n. 80/01/2013 della CTP di Lecco.

P.Q.M.

La Commissione conferma la sentenza di 1° grado. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese giudiziarie che si quantificano in ? 1.200,00.

Milano, 26 gennaio 2015