Udienza Telematica nel settore civile: le fonti normative.

UDIENZE CIVILI

Con il DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11 sono state emanate le Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attivita’ giudiziaria. (20G00029) (GU n.60 del 8-3-2020 ) – Link al D.L. 11/2020

L’art. 2, c. 2 lett. f), del decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 dispone: “la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalita’ idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se e’ prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalita’ di collegamento. All’udienza il giudice da’ atto a verbale delle modalita’ con cui si accerta dell’identita’ dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volonta’. Di tutte le ulteriori operazioni e’ dato atto nel processo verbale” (QUESTO ART. E’ STATO ABROGATO DAL D.L. 18/2020 – ART. 83, COMMA 22.)

L’art. 2, c. 2 lett. h) dispone che “lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.(QUESTO ART. E’ STATO ABROGATO DAL D.L. 18/2020 – ART. 83, COMMA 22.)

Con il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”(GU n.70 del 17-3-2020 entrata in vigore del provvedimento: 17/03/2020) si dispone quanto segue:

Con DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, l’art. 83, comma 22,  vengono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.

Decreto Legge 17 maggio 2020, n. 18, ART. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza  epidemiologica  da COVID-19 e contenerne gli effetti in  materia  di  giustizia  civile, penale, tributaria e militare)    
1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze  dei  procedimenti civili e penali pendenti presso  tutti  gli  uffici  giudiziari  sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.  
2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e' sospeso  il  decorso  dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali...OMISSIS...  
6.  Per  contrastare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19   e contenerne gli  effetti  negativi  sullo  svolgimento  dell'attivita' giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30  giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari,  sentiti  l'autorita'  sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della  Regione, e  il  Consiglio  dell'ordine  degli  avvocati,  adottano  le  misure organizzative,  anche  relative   alla   trattazione   degli   affari giudiziari, necessarie  ...OMISSIS...  
7. Per assicurare le finalita' di cui al  comma  6,  i  capi  degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:      
f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili  che  non richiedono la presenza di soggetti  diversi  dai  difensori  e  dalle parti mediante collegamenti da  remoto individuati  e  regolati  con provvedimento  del  Direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e automatizzati  del  Ministero   della   giustizia.   Lo   svolgimento dell'udienza deve in  ogni  caso  avvenire  con  modalita'  idonee  a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva  partecipazione  delle parti. Prima dell'udienza il giudice  fa  comunicare  ai  procuratori delle  parti  e  al  pubblico  ministero,  se  e'  prevista  la   sua partecipazione, giorno, ora e modalita' di collegamento.  All'udienza il giudice da' atto a verbale delle  modalita'  con  cui  si  accerta dell'identita' dei soggetti partecipanti e, ove  trattasi  di  parti, della loro libera volonta'. Di tutte le ulteriori operazioni e'  dato atto nel processo verbale;      ...    
 h) lo svolgimento delle udienze  civili  che  non  richiedono  la presenza di soggetti diversi dai difensori delle  parti  mediante  lo scambio e il deposito in telematico di  note  scritte  contenenti  le sole istanze e conclusioni, e la successiva  adozione  fuori  udienza del provvedimento del giudice.  ...   22. Sono abrogati gli articoli 1 e 2  del  decreto-legge  8  marzo 2020, n. 11. 

Il provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati previsto dall’art. 83 del decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 (Ministero della Giustizia – m_dg.DOG07.20/03/2020.0004223) dispone:

Art. 2 (Svolgimento delle udienze civili)

Nell’ipotesi prevista dall’art. 83, comma settimo, lett. f), del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, le udienze civili possono svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice utilizzando i seguenti programmi attualmente a disposizione dell’Amministrazione e di cui alle note già trasmesse agli Uffici Giudiziari (prot. DGSIA nn. 7359.U del 27 febbraio 2020 e 8661.U del 9 marzo 2020):
Skype for Business;
Teams.

I collegamenti effettuati con i due programmi su dispositivi dell’ufficio o personali utilizzano infrastrutture di quest’amministrazione o aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia.

PROTOCOLLI APPROVATI DAL C.S.M. E REALIZZATI CON IL C.N.F. RELATIVI ALLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DA REMOTO DELLE UDIENZE CIVILI E PENALI


Fonti normative

DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11 (GU n.60 del 8-3-2020 ) – Link al D.L. 11/2020

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18  (GU n.70 del 17-3-2020 ) https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18!vig=

Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati previsto dall’art. 83 del decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 70)