In estrema sintesi, l’art. 14 del decreto 16 febbraio 2016, n. 40 del Presidente del Consiglio dei Ministri, contenente le regole e specifiche tecniche per l’attuazione del PAT e il connesso Allegato A, descrivono le regole “operative” per l’utilizzo delle notifiche in proprio degli avvocati nel Processo Amministrativo Telematico.
Secondo la predetta normativa:
- i difensori possono eseguire la notificazione a mezzo PEC a norma dell’articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (dal 1 luglio 2016 viene meno il dubbio giurisprudenziale della validità della notifica del ricorso in proprio tramite PEC nel processo amministrativo) e la prova della notificazione è fornita con modalità telematiche;
- le notificazioni di atti processuali alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui all’articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, fermo quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Le notificazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni non costituite in giudizio sono effettuate esclusivamente avvalendosi degli indirizzi PEC del Registro delle P.P. AA., fermo restando quanto previsto, anche in ordine alla domiciliazione delle stesse, dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato);
- ai fini della prova in giudizio della notificazione a mezzo PEC, le ricevute di avvenuta consegna contengono anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato, secondo quanto previsto nell’articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 ;
- le ricevute di cui all’articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, la relazione di notificazione di cui al comma 5 dello stesso articolo e la procura alle liti sono depositate, unitamente al ricorso, agli altri atti e documenti processuali, esclusivamente sotto forma di documenti informatici, con le modalità telematiche stabilite dalle specifiche tecniche di cui all’articolo 19;
- Qualora la notificazione non sia eseguita con modalità telematiche, la copia informatica degli atti relativi alla notificazione deve essere depositata nel fascicolo informatico secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all’articolo 19 (in tale ipotesi l’asseverazione prevista dall’articolo 22, comma 2, del CAD è operata con inserimento della dichiarazione di conformità all’originale nel medesimo o in un documento informatico separato);