Le principali definizioni del DM 21 febbraio 2011, n. 44

Processo Civile Telematico Teoria

L’art. 2 del DECRETO del Ministero della Giustizia del 21 febbraio 2011, n. 44 (Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.) contiene le definizioni / elementi normativi e descrittivi delle realtà informatiche e tecniche che entrano in gioco nell’opera di informatizzazione del processo civile telematico.


Si definisce dominio giustizia quell’insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale il Ministero della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura. Si tratta dell’infrastruttura – vista nel suo complesso – del Ministero della Giustizia, intesa sia da un punto di vista hardware, sia da un punto di vista software e sia da un punto di vista di interazione hardware/software.

Nell’ambito del PCT riveste un ruolo di primaria importanza il portale dei servizi telematici ossia, la struttura tecnologica-organizzativa che fornisce l’accesso ai servizi telematici resi disponibili dal dominio giustizia, secondo le regole tecnico-operative riportate nel DM n. 44/2011

L’interoperabilità tra i sistemi informatici utilizzati dai soggetti abilitati interni, il portale dei servizi telematici e il gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia è garantita dal gestore dei servizi telematici, interno al dominio giustizia. Con il termine interoperabilità viene identificato nel campo informatico la capacità di un sistema o di un prodotto informatico di scambiare informazioni o servizi con diversi sistemi avendo come obiettivo l’affidabilità e l’ottimizzazione delle risorse. Lo scopo di un sistema teso ad assicurare l’interoperabilità è quello palese ed evidente di rendere possibile l’interazione fra sistemi differenti e il riutilizzo di dati ed informazioni fra sistemi informativi non perfettamente omogenei

Strumento principe del PCT è la posta elettronica certificata: sistema di posta elettronica nel quale e’ fornita al mittente documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di documenti informatici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.  Rispetto alla posta elettronica classica, nella posta certificata vi è l’intervento attivo, nelle fasi di trasporto del messaggio (invio/consegna), dei gestori “certificati” del servizio del mittente e del destinatario.

Il secondo strumento principe del PCT è la firma digitale: firma elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Si tratta di uno strumento informatico al quale la legge riconosce la funzione/capacità di garantire la paternità, non ripudiabilità ed integrità di un documento informatico e/o il riconoscimento del titolare nella fase di identificazione prima di accedere ai servizi della giustizia telematica.

L’identificazione informatica non è altro che l‘operazione di identificazione in rete del titolare della carta nazionale dei servizi o di altro dispositivo crittografico, mediante un certificato di autenticazione, secondo la definizione di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il fascicolo informatico: versione informatica del fascicolo d’ufficio, contenente gli atti del processo come documenti informatici, oppure le copie informatiche dei medesimi atti, qualora siano stati depositati su supporto cartaceo, ai sensi del codice dell’amministrazione digitale; i) codice dell’amministrazione digitale (CAD): decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modificazioni;

Vengono definiti dal DM in questione soggetti abilitati: i soggetti abilitati all’utilizzo dei servizi di consultazione di informazioni e trasmissione di documenti informatici relativi al processo.

In particolare si intende per:

1) soggetti abilitati interni: i magistrati, il personale degli uffici giudiziari e degli UNEP;

2) soggetti abilitati esterni: i soggetti abilitati esterni privati e i soggetti abilitati esterni pubblici;

3) soggetti abilitati esterni privati: i difensori delle parti private, gli avvocati iscritti negli elenchi speciali, gli esperti e gli ausiliari del giudice;

4) soggetti abilitati esterni pubblici: gli avvocati, i procuratori dello Stato e gli altri dipendenti di amministrazioni statali, regionali, metropolitane, provinciali e comunali.

L’utente privato, invece, è la persona fisica o giuridica, quando opera al di fuori dei casi previsti dall’elenco di cui sopra.


spam: messaggi indesiderati;

software antispam: software studiato e progettato per rilevare ed eliminare lo spam;

log: documento informatico contenente la registrazione cronologica di una o più operazioni informatiche, generato automaticamente dal sistema informatico.