Obbligatorietà del PTT

Processo Tributario Telematico Teoria

2018 – L’articolo 16 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 convertito in legge 17 dicembre 2018, n. 136, modificando l’articolo 16 bis del D.Lgs.31 dicembre 1992, n. 546 ha, infatti, stabilito che dal 1° luglio 2019, la notifica  e  il deposito degli atti processuali presso le segreterie delle Commissioni tributarie sono eseguiti esclusivamente  in modalità telematica.

2019 – Il Processo Tributario Telematico (PTT), dopo una fase in regime di facoltatività,  diventa obbligatorio per i giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso/appello notificato a partire dal 1° luglio 2019.

Il nuovo articolo 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992 prevede che le notifiche e il deposito degli atti del processo tributario debbano avvenire esclusivamente con modalità telematiche. Tale regime di obbligatorietà si applica dal 1° luglio 2019 e riguarda i giudizi instaurati, in primo e secondo grado a decorrere da tale data. Dal 1° luglio 2019, quindi, gli atti introduttivi del giudizio devono essere notificati alla controparte tramite la posta elettronica certificata (PEC) e, nel termine, depositati in Commissione tributaria con modalità telematiche (sistema di Upload).