Art. 2463-bis Codice Civile. (Società a responsabilità limitata semplificata)

Civile

REGIO DECRETO 16 marzo 1942-XX, n. 262.

Approvazione del testo del Codice Civile

Art. 2463-bis. (Società a responsabilità limitata semplificata)

(verifica vigenza al : 14-8-2024 – Verifica vigenza su NormaAttiva)

La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da
persone fisiche.
L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il
Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il
comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l’ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all’importo di 10.000 euro previsto
all’articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della
costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all’organo amministrativo;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell’articolo 2463;
5) luogo e data di sottoscrizione;
6) gli amministratori ((…)).
Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili.
La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l’ammontare del capitale
sottoscritto e versato, la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso cui questa è
iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico
destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata
semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili.