REGIO DECRETO 30 marzo 1942 , n. 318
Disposizioni per l’attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie.
Art. 71-ter.
(verifica vigenza al : 14-8-2024 – Verifica vigenza su NormaAttiva)
Su richiesta dell’assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo
1136 del codice, l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta
agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla
delibera assembleare. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico
dei condomini.