L’archiviazione, la conservazione e la reperibilità dei dati (DPCM n. 40/2016 – All. A)

Processo Amministrativo Telematico Teoria

L’Amministrazione deve assicurare la conservazione dei dati e dei documenti, garantendone le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, in attuazione di quanto previsto:

  • dall’articolo 44, comma 1, del CAD;
  • nel rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 e dal disciplinare tecnico di cui all’Allegato B del Codice dei dati personali;
  • nonché’ nel rispetto dell’articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014.

L’archiviazione, la conservazione e la reperibilità dei provvedimenti giurisdizionali redatti sotto forma di documenti informatici dovrà essere assicurata nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013 e dalle relative specifiche tecniche, nonché’ dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, nel rispetto della disciplina rilevante in materia di tutela dei dati personali e, in particolare, del Codice dei dati personali.

Il S.I.G.A. prevede l’archiviazione, la conservazione e la reperibilità delle attestazioni riguardanti i periodi di oggettiva impossibilità di funzionamento del sistema, anche ai fini di cui all’articolo 9, comma 8 del Regolamento per 5 anni a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza.