Obbligo di adempiere agli incombenti istruttori con deposito nelle forme telematiche secondo le disposizioni del PAT.

Giurisprudenza Processo Amministrativo Telematico

Necessità di integrazione istruttoria – obbligo del deposito nelle forme telematiche secondo le disposizioni del PAT – Accoglimento della sospensiva con ordine di integrazione.


Pubblicato il 26/01/2017- N. 00157/2017 REG.PROV.CAU. -N. 00085/2017 REG.RIC.           

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 85 del 2017, proposto da:

 

XX, rappresentata e difesa dall’avvocato …..

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale della Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Napoli, via Armando Diaz, n. 11;
non costituito in giudizio;

nei confronti di

Z, K,L

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

a) del Decreto del Direttore Generale del MIUR Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Direzione Generale Napoli, Protocollo …..del …./…/2016 con il quale venivano approvate le allegate graduatorie di concorso a posti e cattedre per il reclutamento di personale docente di sostegno scuola dell’Infanzia, che pure si impugnano, nella parte in cui la ricorrente veniva classificata al posto n. ….con punti totali…e con l’attribuzione di soli …. punti per i titoli posseduti

b) dei verbali della Commissione esaminatrice con i quali sono stati approvati gli eventuali subcriteri di attribuzione del punteggio per i titoli posseduti in uno al verbale di valutazione dei titoli posseduti, dichiarati ed ostesi dalla ricorrente di contenuto ed estremi ignoti;

c) per quanto occorre e possa del silenzio rigetto formatosi sulle molteplici istanze proposte dalla ricorrente per la attribuzione del corretto punteggio ai propri titoli;

d) di tutti gli atti connessi presupposti e conseguenziali e dei relativi procedimenti di contenuto ed estremi ignoti ove occorre e se lesivi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che parte ricorrente contesta il punteggio che le è attribuito per i titoli presentati nell’ambito del concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria indetto con D.M. 106 del 2016;

Ritenuto, ad una prima delibazione tipica della fase cautelare e preso atto della mancata risposta dell’Amministrazione al reclamo presentato, che il ricorso appaia assistito da fumus boni juris in ordine alla mancata/non corretta valutazione, da parte dell’Amministrazione, di tutti i titoli dichiarati, con grave nocumento della parte ricorrente ai fini della corretta collocazione nella graduatoria finale e dell’assegnazione della cattedra;

Rilevato che manca agli atti la scheda di valutazione dei titoli presentati dal candidato;

Ritenuto che, ai fini di cui sopra, l’Amministrazione dovrà depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la suddetta scheda individuale e dovrà procedere ad una analitica rivalutazione dei titoli in contestazione, con espressa specificazione che il deposito dovrà essere effettuato in formato digitale, secondo le disposizioni del PAT;

Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l’approvazione delle graduatorie impugnate ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall’eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che la notifica, in ragione dell’elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei candidati che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare – alternativamente alla notifica individuale – la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l’art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile”;

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché il numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati la pubblicazione non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale dell’intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l’effettuazione della notifica per pubblici proclami:

– nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrariva.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l’indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell’amministrazione competente (VI) l’indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;

– l’Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell’elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall’amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell’elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l’avviso che la pubblicazione vene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

– l’Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l’elenco nominativo dei controinteressati integrati dall’avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

– l’amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell’elenco integrati dall’avviso.

– la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull’home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica” dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l’elenco integrati dall’avviso;

– in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l’importo, che parte ricorrente dovrà versare all’Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall’amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l’attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all’uopo alla pubblica udienza del 5 luglio 2017, con condanna della parte resistente alle spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta):

accoglie l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione; dispone gli incombenti istruttori a carico dell’amministrazione intimata, con deposito nelle forme telematiche secondo le disposizioni del PAT;

– dispone l’integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva;

– condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in euro 500,00;

– fissa per la continuazione della trattazione nel merito l’udienza pubblica del 5 luglio 2017.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Michele Buonauro, Consigliere, Estensore

Luca Cestaro, Consigliere