Notifica a mezzo PEC nel PAT: necessario il deposito in formato “cliccabile” delle ricevute.

Giurisprudenza Processo Amministrativo Telematico

Processo amministrativo telematico – Notificazione del ricorso a mezzo PEC – Necessario il deposito in formato “cliccabile” delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna con allegati i documenti notificati via p.e.c. – Insufficienza ex se della produzione della scansione per immagini della ricevuta di consegna.


Pubblicato il 19/04/2017 – N. 00581/2017 REG.PROV.CAU. – N. 01168/2017 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1168 del 2017, proposto da:

 

XX, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato …..

 

contro

Comune di YY, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

per la condanna

del Comune di YY al pagamento della somma di € …., oltre interessi di mora, spese e competenze derivanti dalla revisione prezzi in applicazione del contratto di servizi, come integrato dall’art. 29 del capitolato d’oneri e, comunque, ai sensi dell’art. 115 D.Lgs. n. 163/2006;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2017 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Rilevato che:

– il ricorso in trattazione ha ad oggetto la richiesta di condanna dell’intimata amministrazione al pagamento del compenso revisionale di cui all’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 relativamente al contratto stipulato in data 6 settembre 2010 per l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmabile e non programmabile, del verde pubblico della città di YY;

– nel fascicolo informatico sono presenti n. 2 ricorsi, entrambi datati 20 marzo 2017, dei quali il primo privo di firma digitale del difensore (depositato il 29 marzo 2017) ed il secondo provvisto di sottoscrizione digitale (depositato il 10 aprile 2017);

– a comprova dell’avvenuta notifica, parte ricorrente ha depositato scansione per immagini della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna dell’impugnazione trasmessa via p.e.c. al Comune di YYY;

– l’amministrazione locale non si è costituita in giudizio;

Considerato che:

– ai sensi dell’art. 14, comma 3, del D.P.C.M. n. 40/2016, ai fini della prova in giudizio della notificazione a mezzo p.e.c., le ricevute di avvenuta consegna devono contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato;

– sussistono dubbi in ordine alla rituale instaurazione del contraddittorio poiché, non essendo stati allegati in originale informatico i documenti trasmessi via p.e.c. all’amministrazione, non è possibile comprendere quale dei due ricorsi indicati in premessa sia stato notificato all’ente locale;

Ritenuto che:

– occorre invitare la parte ricorrente a comprovare la ritualità della notifica del ricorso ai sensi del citato art. 14 del D.P.C.M. n. 40/2014 mediante trasmissione informatica delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna con allegati i documenti notificati via p.e.c. al Comune di YY in formato “cliccabile” e verificabile dal Collegio;

– qualora non risulti notificato il ricorso sottoscritto con firma digitale (depositato al fascicolo informatico il 10 aprile 2017), parte ricorrente provvederà a regolarizzare detta notifica entro il 10 maggio 2017 e al successivo deposito entro il 20 maggio 2017 con le modalità descritte dal D.P.C.M. n. 40/2016;

– la disposta regolarizzazione non dà luogo ad elusione dei termini decadenziali, controvertendosi in materia di diritti soggettivi rientranti nella giurisdizione esclusiva di questo T.A.R. ai sensi dell’art. 133, lett. e), n. 2) del c.p.a.;

Riservata ogni altra valutazione in ordine alla domanda cautelare e alle spese della presente fase processuale, si rinvia la causa alla camera di consiglio indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima):

– ordina alla parte ricorrente di provvedere alla regolarizzazione della notifica nei termini indicati in parte motiva;

– rinvia in prosieguo la causa alla camera di consiglio del 7 giugno 2017.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Paolo Corciulo, Consigliere

Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore