Formato degli atti e dei documenti processuali nel PAT

Pratica Processo Amministrativo Telematico

Gli articoli del DPCM n. 40/2016 dedicati, in modo precipuo, alla puntualizzazione del formato che gli atti e i documenti devono avere sono l’art. 11 e l’art. 12 dell’Allegato A allo stesso DPCM.

Nel PAT i formati degli atti, dei documenti informatici e delle copie informatiche dei documenti analogici allegati agli atti del processo, nonché le modalità di deposito di atti, documenti e verbali sono stabiliti dalle specifiche tecniche di cui all’articolo 19 del DPCM 40/2016.

In particolare, l’art. 12.dell’allegato A al predetto DPCM stabilisce che :

L’ATTO DEL PROCESSO
L’atto del processo in forma di documento informatico può essere depositato esclusivamente nei seguenti formati:

  • a) PDF – PDF/A ottenuto da trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia parti. Non è ammessa la scansione di copia per immagine;
  • b) testo piano senza formattazione (estensione TXT);
  • c) testo formattato (estensione RTF);
  • d) archivio compresso WinZip (estensione zip) o WinRAR (estensione rar), nei formati di cui alle lettere precedenti.

Tuttavia, precisa il legislatore, i formati indicati non devono contenere restrizioni al loro utilizzo per selezione e copia integrale o parziale.

DOCUMENTI ALLEGATI E PROCURA ALLE LITI
Per quanto riguarda i documenti allegati e la procura alle liti possono essere depositati esclusivamente nei seguenti formati:

  • a) PDF ottenuto da trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia parti;
  • b) testo piano senza formattazione (estensione TXT);
  • c) Extended Markup Language (estensione xml);
  • d) Immagini (estensioni: jpg, jpeg, gif, tiff, tif);
  • e) messaggi di posta (estensioni: eml, msg), purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti;
  • f) archivio compresso WinZip (estensione zip) o WinRAR (estensione rar), nei formati di cui alle precedenti lettere da a) a f).

PUNTUALIZZAZIONI ED ECCEZIONI
I documenti digitali possono essere depositati in un formato diverso dai formati indicati quando il diverso formato è richiesto da specifiche disposizioni normative.

Il deposito di atti e documenti in formato Immagini e di documenti PDF ottenuti da copia per immagini di originali cartacei è ammesso esclusivamente nel caso in cui i documenti originali siano disponibili solo in versione cartacea.

FIRMA DIGITALE PAdES-BES
La struttura del documento con firma digitale è PAdES-BES e la modalità di apposizione della firma digitale o della firma elettronica qualificata è del tipo «firme multiple» e prevede che uno o più soggetti firmino, ognuno con la propria chiave privata, lo stesso documento.

Il sistema consente anche l’apposizione di una firma singola.