Fuori della circoscrizione del tribunale, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria opera solo se omesso l’indicazione della PEC

Giurisprudenza Processo Civile Telematico

Cassazione Sezioni Unite – 20 giugno 2012, n. 10143

(Massima a cura di Leo Stilo)

Le SS.UU. della Corte di Cassazione, componendo un contrasto giurisprudenziale sul punto, enunciano il seguente principio.

Dopo l’entrata in vigore delle modifiche degli artt. 366 e 125 c.p.c., apportate rispettivamente dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, comma 1, lett. i), n. 1), e dallo stesso art. 25, comma 1, lett. a), quest’ultimo modificativo a sua volta del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, comma 35­ter, lett. a), conv. in L. 14 settembre 2011, n. 148, e nel mutato contesto normativo che prevede ora in generale l’obbligo per il difensore di indicare, negli atti di parte, l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, si ha che dalla mancata osservanza dell’onere di elezione di domicilio di cui all’art. 82 per gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati consegue la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio solo se il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c., non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.


Note

Testo del Provvedimento sul sito dell’Avv. Maurizio Reale