L’indicazione di un numero di ruolo errato da parte del depositante di una memoria ex art. 183, 6 comma, n. 2 c.p.c. è causa di decandenza

Giurisprudenza

Tribunale di Torino, Sez. VII, ordinanza 10/04/2016 – Est. Dott. Marco Carbonaro

Massima a cura di Leo Stilo

L’indicazione di un numero di ruolo errato da parte del depositante di una memoria ex art. 183, 6 comma, n. 2 c.p.c. non rientra tra le cause di decadenza non imputabili alla parte ex art. 153, comma 2, c.p.c., poiché si tratta di un errore o svista ascrivibile al depositante e rimediabile con l’impiego dell’ordinaria diligenza e non costituisce certamente causa estranea alla sua volontà.
Il Tribunale di Torino, nel procedimento in esame, ritiene, pertanto, che “l’indicazione di un numero di ruolo errato sia proprio uno dei casi in cui tale accettazione non sia possibile, non conoscendo la cancelleria il fascicolo corretto in cui inserire l’atto, e che in tale ipotesi, pertanto, la cancelleria non è tenuta a forzare l’accettazione del deposito, potendo limitarsi a rifiutare il deposito e a comunicarne l’esito negativo“.

… considerato che la ricorrente riferisce di aver depositato memoria ex art. 183.6 n. 2 c.p.c. il giorno della scadenza del termine (10.03.2016) indicando un numero di R.G. errato (3070 anziché 32070) e di aver ricevuto il giorno stesso (alle ore 16.06) un messaggio che la informava dell’esito infruttuoso del deposito a causa del numero di ruolo non valido, messaggio che tuttavia ella leggeva soltanto il giorno dopo, allorquando si adoperava a rieffettuare il deposito con l’indicazione del numero di ruolo corretto, a termine ormai scaduto;

ritenuto che l’indicazione di un numero di ruolo errato da parte del depositante non rientri tra le cause di decadenza non imputabili alla parte ex art. 153, comma 2, c.p.c., in quanto trattasi di errore o svista ascrivibile al depositante e rimediabile con l’impiego dell’ordinaria diligenza e non costituisce certamente causa estranea alla sua volontà (cfr. Cass. 21794/2015);

considerato, inoltre, che, ai sensi dell’art. 14, comma 7, delle “Specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24”, da ultimo modificate con provvedimento ministeriale del 28 dicembre 2015, coordinato con l’elenco degli errori di cui al comma 8 del citato art. 14 e riportato nella sezione 8.3 delle Specifiche di interfaccia tra punto di accesso e gestore centrale predisposte dal Ministero della Giustizia, l’indicazione di un numero di ruolo errato debba configurarsi come errore “ERROR” e quindi come “anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dell’ufficio ricevente, che può decidere di intervenire forzando l’accettazione o rifiutando il deposito”; considerato, inoltre, che l’art. 7 della Circolare del Ministero della Giustizia del 23 ottobre 2015 “Adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico” prevede che, in caso di errore ERROR, la cancelleria dovrà “ove possibile accettare il deposito avendo tuttavia cura di segnalare al giudice ogni informazione utile in ordine all’anomalia riscontrata”, a differenza di quanto previsto dalla precedente Circolare del 28 ottobre 2014 secondo cui le cancellerie in detti casi dovevano “sempre” accettare il deposito; ritenuto, pertanto, che l’indicazione di un numero di ruolo errato sia proprio uno dei casi in cui tale accettazione non sia possibile, non conoscendo la cancelleria il fascicolo corretto in cui inserire l’atto, e che in tale ipotesi, pertanto, la cancelleria non è tenuta a forzare l’accettazione del deposito, potendo limitarsi a rifiutare il deposito e a comunicarne l’esito negativo; ritenuto, peraltro, che nel caso di specie la cancelleria ha comunicato alla ricorrente l’esito negativo del deposito il giorno stesso, allorquando era ancora pendente il termine per il deposito e che la ricorrente avrebbe pertanto potuto provvedere al tempestivo deposito, a nulla rilevando la circostanza della lettura del messaggio il giorno successivo, essendo onere della parte depositante verificare l’esito dei depositi effettuati e mantenere il controllo delle comunicazioni con la cancelleria; ritenuto, pertanto, che la ricorrente non sia incorsa nella decadenza dal termine ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. per causa a sé non imputabile, con la conseguenza che l’istanza di rimessione in termini deve essere rigettata…


Il Testo del provvedimento e ulteriori massime e precedenti sono reperibili su RAGIONANDO_WEBLOG il notiziario giuridico indipendente v. 4.0 – ISSN 2464-8833