PTT: i documenti informatici allegati all’atto principale.

Pratica Processo Tributario Telematico Teoria

Quanto ai documenti informatici allegati all’atto principale, per i quali è ammessa anche la scansione in formato immagine di documenti analogici, i relativi file devono avere le seguenti caratteristiche: 

 formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, ovvero TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero (modalità fax); 

 privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili; 

 sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, con la conseguenza che il file presenta la seguente estensione “nome file libero> .pdf.p7m”, ovvero “nome file libero> signed.pdf” 

file di dimensione massima per ogni singolo documento digitale pari a 10 MB; qualora detta dimensione sia superata è necessario che il documento sia suddiviso in più file. Il numero massimo di file che si possono trasmettere per ogni singolo invio, comprensivo di atti e documenti allegati, è pari a 50. 

Nel caso in cui si debbano depositare file in numero maggiore di 50, dopo aver trasmesso l’atto principale (ricorso/appello, controdeduzioni, ecc.) si potrà provvedere a successivi depositi tramite la funzione “altri atti e documenti”. L’Ufficio di Segreteria della Commissione provvederà poi a inserire tali atti nel relativo fascicolo informatico, previa conferma dell’abbinamento. 

Il SIGIT acquisisce anche formati diversi da quelli sopra descritti, che sono consultabili sul portale www.giustiziatributaria.gov.it seguendo il percorso: Processo tributario telematico/Formati atti e documenti. 

Per i documenti depositati negli ulteriori formati di cui sopra e per quelli comunque acquisiti dal sistema è garantita la ricezione e l’archiviazione al fascicolo processuale, ma non è prevista la conservazione sostitutiva.