Con le nuove specifiche tecniche, il deposito della prova di notifica via PEC richiede l’inclusione della copia dell’atto notificato, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna.
L’articolo 26 stabilisce che, in caso di notifica via PEC, è necessario depositare l’atto notificato, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna.
“La trasmissione in via telematica all’ufficio giudiziario delle ricevute previste dall’articolo 3- bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell’atto notificato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l’atto notificato all’interno della busta telematica di cui all’articolo 17 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione; i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’articolo 15, comma 1, lettera f)”