REGIO DECRETO 16 marzo 1942-XX, n. 262.
Approvazione del testo del Codice Civile
Art. 2712. (Riproduzioni meccaniche)
(verifica vigenza al : 14-8-2024 – Verifica vigenza su NormaAttiva)
Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere,
ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose
rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose
medesime.