REGIO DECRETO 18 dicembre 1941, n. 1368
Disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
Art. 36. (Fascicoli di cancelleria).
(verifica vigenza al : 14-8-2024 – Verifica vigenza su NormaAttiva)
Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni affare del proprio ufficio, anche quando la formazione di esso non è prevista espressamente dalla legge.
Ogni fascicolo riceve la numerazione del ruolo generale sotto la quale è iscritto l’affare.
Ogni fascicolo contiene l’indicazione dell’ufficio, della sezione alla quale appartiene il giudice incaricato dell’affare e del giudice stesso, delle parti, dei rispettivi difensori muniti di procura e dell’oggetto e l’indice degli atti inseriti nel fascicolo con l’indicazione della natura e della data di ciascuno di essi. Gli atti sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico.
La tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d’ufficio su supporto cartaceo, fermi restando gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalla disciplina processuale vigente. (54)(55)
Il terzo pignorato può accedere al fascicolo senza necessità di autorizzazione del giudice.