Trib. Verona, sent. 4 dicembre 2015 (est. Mirenda)
(Massima a cura di Leo Stilo)
In tema di irricevibilità (per nullità) del ricorso monitorio telematico in quanto depositato in formato “pdf scansione” anziché in formato “pdf testuale”, in violazione dell’art. 11 del D.M. 44/2011, si rileva che simile nullità ex art. 156, c.1, c.p.c. non vi è traccia nel sistema processuale. Il predetto art. 11, comma primo, del D.M. 44/2011 si limita a prevedere che “l’atto del processo in forma di documento informatico è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all’articolo 34; le informazioni strutturate sono in formato XML, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34, pubblicate sul portale dei servizi telematici.”. Nessuna specifica sanzione è in tale sede disciplinate per l’ipotesi di eventuali difformità formali dell’atto.
Anche nell’ipotesi di ritenere fondata (è il Giudice nella vicenda in esame ritiene la stessa tesi infondata) la tesi della nullità formale dell’atto ex art. 156 cpc, la proposta opposizione in cui si dispiega la difesa dell’ ingiunto sana ex tunc il vizio riflesso del decreto monitorio ex artt. 156, comma terzo, e 164, comma terzo, c.p.c.
Note
Testo del Provvedimento sul sito Processo Civile Telematico