“errori bloccanti” della trasmissione telematica (dichiarazione)

Giurisprudenza Processo Tributario Telematico

Sentenza del 29/04/2016 n. 143 – Comm. Trib. Reg. per la Sardegna Sezione/Collegio 4

TESTO DELLA SENTENZA
(link alla Fonte MEF)

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso iscritto al n. 634/2009 della Commissione la Associazione xxxxx impugna la sentenza n. 43/03/2008, depositata il 18 aprile 2008 della CTP di xxxxx e ne chiede l’annullamento.

Si è costituita l’Agenzia delle Entrate con controdeduzioni depositate il 3 settembre 2009.

La sentenza della cui impugnazione si tratta ha respinto il ricorso dell’Associazione xxxxx avverso cartella di pagamento IVA anno 2001.

L’Associazione appellante aveva consegnato all’intermediario la dichiarazione Unico 2001 (dalla quale, tra l’altro, risultava un credito d’imposta).

Per un errore del software, l’intermediario non è riuscito a trasmettere telematicamente il modello Unico 2001.

L’odierna appellante, in primo grado ha sostenuto di non essere responsabile della mancata trasmissione, perché la consegna all’intermediario e la documentazione da questo rilasciata equivarrebbe a ricevuta di presentazione della documentazione.

La CTP ha ritenuto che il semplice impegno a trasmettere la dichiarazione non esclude la responsabilità del contribuente nel caso che la dichiarazione non sia presentata nei termini. La CTP ha, quindi, respinto il ricorso, condannando la ricorrente alle spese a favore dell’Agenzia delle Entrate.

L’Associazione xxxxx appella la sentenza e produce documentazione che attesterebbe la verità del credito d’imposta quale era stato evidenziato nella dichiarazione non trasmessa. Cita giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui l’eccedenza IVA esposta nella dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è maturata, e non riportata nelle dichiarazioni successive, perché omesse, può essere computata in detrazione.

E, comunque, il credito può essere recuperato attraverso apposite procedure, come da risoluzione ministeriale. Pertanto l’appellante non è decaduta dal diritto di portare in detrazione il credito di cui si tratta, avendolo correttamente indicato nei registri IVA.

Conclusivamente, l’appellante chiede la riforma della sentenza e l’annullamento dell’iscrizione a ruolo, disponendo il rimborso delle somme eventualmente versate e non dovute nelle more del giudizio.

Si è costituita con controdeduzioni depositate il 3 settembre 2009, l’Agenzia delle Entrate.

Parte appellata rileva, preliminarmente, l’inammissibilità dell’appello perché non vengono indicati i motivi di censura della sentenza impugnata; l’appello deve, comunque, essere respinto in quanto il riconoscimento di un credito IVA, anche in presenza di una dichiarazione omessa è ammesso, salvo il potere-dovere dell’Ufficio di accertare l’esistenza del credito stesso. La normativa riconosce il diritto al credito VA maturato, anche in caso di omissione della dichiarazione, ma l’Amministrazione deve effettuarne l’accertamento.

Conclusioni dell’Ufficio: inammissibilità dell’appello; in subordine, rigetto e conferma della sentenza impugnata; con vittoria di spese.

La causa è stata trattata in camera di consiglio.

La Commissione ritiene l’appello infondato.

La CTP di xxxxx ha correttamente applicato l’articolo 3, comma 10 del dpr 322 del 1998 il quale prevede che la prova della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell’ufficio postale o di uno dei soggetti dì cui ai commi 2-bis e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata dì cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell’amministrazione attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.

Altrettanto correttamente la CTP ha rilevato che la responsabilità del soggetto incaricato della trasmissione in via telematica è altra cosa, rispetto alla responsabilità del contribuente.

La Corte di cassazione, con sentenza n. 675 del 2015 ha statuito: in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la dichiarazione inviata in via telematica, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (nel testo applicabile “ratione temporis”), si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa, e si ritiene ricevuta, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, dal momento della comunicazione di ricevimento da parte dell’Amministrazione finanziaria, atto che assolve alla finalità di fornire prova dell’avvenuta, tempestiva, consegna da parte del contribuente e del regolare adempimento degli obblighi di presentazione. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui si siano verificati i cosiddetti “errori bloccanti” della trasmissione telematica, che – con i tempi e le modalità di cui alla circolare n. 35 del 23 aprile 2002 del Ministero delle finanze – sono segnalati nel sistema telematico consultabile dal contribuente, il quale, messo in condizione di avvedersi in tempo utile dell’avvenuto “scarto” della propria dichiarazione, può porvi tempestivo rimedio. Infine, la Commissione rileva che, come riconosciuto anche dall’Ufficio nelle proprie controdeduzioni, la normativa e le direttive in materia riconoscono la spettanza del credito IVSA scaturito in un anno d’imposta per il quale è stata omessa la dichiarazione annuale, ma ciò resta condizionato all’accertamento da parte dell’Ufficio dell’esistenza del credito e dei suoi presupposti.

Ma, in questa sede, la soluzione corretta è quella adottata dal primo giudice e che questa Commissione condivide.

Per quanto esposto l’appello è respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

la Commissione tributaria regionale della Sardegna, rigetta l’appello proposta da xxxxx contro la sentenza n. 43/03/08 della CTP di xxxxx che, per l’effetto, conferma. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del grado in favore della Agenzia delle Entrate che liquida in euro 2.000,00.