PTT: richiesta per la visione temporanea del fascicolo informatico (istanza visibilità)

Pratica Processo Tributario Telematico

Nell’ambito del processo tributario telematico è disponibile il servizio di deposito della richiesta di accesso temporaneo al fascicolo informatico del ricorso. La funzionalità è stata realizzata per la parte non ancora costituita in giudizio e consente la visualizzazione degli atti e dei documenti processuali relativi a ricorsi e appelli iscritti ai rispettivi registri generali.

Il richiedente sceglie il servizio tra le varie tipologie di deposito e indica nelle schede del PTT :

  1. i dati necessari per individuare la controversia già presente nel sistema informativo;
  2. quindi allega il file di richiesta di accesso in formato PDF/A;
  3. l’atto di “Procura-Nomina”
  4. entrambi gli atti (di cui ai punti 1 e 2) firmati digitalmente, e provvede all’invio telematico degli atti.

Gli uffici di segreteria della Commissione Tributaria esaminano l’istanza e verificano che il soggetto che ha inoltrato la richiesta abbia titolo per accedere alla visione del fascicolo processuale telematico, in quanto parte processuale, sebbene non ancora costituita; successivamente, comunicano l’esito mediante PEC al richiedente.

La consultazione da parte del soggetto autorizzato avviene mediante la funzione “Telecontenzioso”, accessibile dalla “Area personale” sul PTT, selezionando la Commissione tributaria competente e inserendo nella schermata di ricerca il numero di RGR/RGA della controversia 

Per la consultazione è necessario selezionare la Commissione tributaria competente e inserire nella schermata di ricerca il numero di RGR/RGA della controversia.

In caso di accoglimento della richiesta da parte dell’Ufficio di segreteria della Commissione tributaria competente, il richiedente ha a disposizione 10 giorni per la consultazione del fascicolo processuale. 

In caso di rifiuto all’accesso, l’Ufficio di segreteria comunica, a mezzo PEC, la motivazione posta a fondamento del mancato accoglimento della richiesta. 

Fonte: Giustizia-Tributaria