Per i ricorsi che non seguono il Pat la validità’ legale e’ attribuita al deposito cartaceo.
La parte processuale deve continuare ad inviare, sebbene non utilizzando il Pat (e dunque senza l’utilizzo dei “Moduli ricorsi” e “Moduli atti successivi”), il formato digitale.
Il sistema “blocca” i depositi effettuati con il “canale Pat” di scritti e documenti che si riferiscono a ricorsi proposti prima del 1′ gennaio 2017.
Il tutto ai sensi dell’art. 13 bis, comma 3, dell’allegato 2 al c.p.a., introdotto dall’art. 7, d.l. 31 agosto 2016, n. 168.
Questa regola è applicabile anche agli atti di motivi aggiunti con i quali sono impugnati atti nuovi che, sebbene siano nuovi ricorsi, sono in realtà’ incardinati in giudizi proposti prima del 1′ gennaio 2017.