Misura cautelare “ante causam”redatta su modello informatico PAT non corretto

Giurisprudenza Processo Amministrativo Telematico

Misura cautelare “ante causam” ex art. 61 c.p.a. –  Istanza redatta su modello informatico PAT non Corretto –  Istanza inviata il giorno dopo il deposito del ricorso giurisdizionale – Rigetto dell’istanza.


Pubblicato il 24/01/2017 – N. 00045/2017 REG.PROV.CAU. – n. _____/2017 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

Letta l’istanza di misura cautelare “ante causam” ai sensi dell’art. 61 c.p.a. – redatta peraltro su modello informatico non corretto – proposta da:
XX e YY, rappresentati e difesi dall’avvocato ……

contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI e PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI;

nei confronti di

ZZZ

Per l’adozione di misura cautelare anteriore alla causa che valga alla riapertura del portale “Mobilità.gov”, predisposto al fine della formulazione in via telematica delle domande di transito del personale del disciolto Corpo Forestale dello Stato nelle altre amministrazioni pubbliche cui sono state trasferite le funzioni del disciolto Corpo o altre, i cui termini di scadenza erano fissati al ….

Letta l’istanza di misure cautelari anteriori alla causa proposta ai sensi dell’art. 61 c.p.a. al fine di prorogare il termine per la presentazione delle domande di transito in mobilità dal disciolto Corpo Forestale dello Stato;

Ritenuto che la predetta istanza – redatta, ripetesi, su modello informatico PAT non esatto e proposta, singolarmente, il giorno dopo il deposito del ricorso giurisdizionale, sicché non può considerarsi come “ante causam” – non presenta il requisito della “eccezionale gravità ed urgenza” richiesto dalla citata norma processuale; infatti, il rigetto della presente istanza non pregiudica l’aspirazione dei ricorrenti a non transitare in alcuna amministrazione ovvero a transitare con modalità o destinazioni diverse, in quanto, nel caso di ipotetico accoglimento dell’istanza cautelare o del ricorso la complessa procedura di transito del personale del CFS subirebbe un arresto immediato con possibili effetti ripristinatori;

Ritenuto altresì che, comunque, nella comparazione fra contrapposti interessi allo stato appare meritevole di maggiore considerazione quello pubblico a proseguire in un processo di vasta e complessa riforma ordinamentale voluta dal Legislatore con la legge delega n. 124/2015 e con il D. Lgs. n. 177/2016, la cognizione della cui applicazione, peraltro, sembrerebbe spettare al TAR Lazio-Roma in relazione alla natura, all’Autorità emanante ed all’oggetto dei provvedimenti impugnati;

P.Q.M.

Rigetta l’istanza di misura cautelare anteriore alla causa indicata in epigrafe.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze il giorno 24 gennaio 2017.