In ipotesi di notifica cartacea nel PAT è necessario il deposito dei file “restituiti” dal sistema di gestione pec.

Giurisprudenza Processo Amministrativo Telematico

Norme tecniche PAT- Irregolarità della prova della notifica dell’ atto a mezzo pec – non è corretto produrre la scansione della stampa cartacea degli atti – è necessario il deposito dei file “restituiti” dal sistema di gestione pec ex art. 14, co. 4. norme tecniche PAT.

Pubblicato il 30/01/2017 – N. 00170/2017 REG.PROV.CAU. – N. 00282/2017 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 282 del 2017, proposto da:
XXX, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato….;

contro

Città Metropolitana di Napoli, non costituito in giudizio;
Regione Campania, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

della determina dirigenziale n°….del …./01/2017, notificata alla ricorrente tramite PEC in data 17/01/2017, con la quale la Città Metropolitana di Napoli ha revocato le determinazioni dirigenziali n°…..e n°….del 2014 con le quali si autorizzava la XX al trasporto pubblico XXXa; della nota prot.n°843655 del 29/12/2016 della Regione Campania, con la quale si revocava, di fatto, il parere regionale prot.n…

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che – indipendentemente dal profilo della mancata prova del perfezionamento della notificazione del ricorso a mezzo posta e della irregolarità della prova della notifica dello stesso a mezzo pec (scansione della stampa cartacea degli atti, invece che deposito dei file “restituiti” dal sistema di gestione pec ex art. 14, co. 4, Norme tecniche Pat) – non sussiste il requisito della “estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio” attesa la natura meramente patrimoniale del pregiudizio, per altro genericamente, lamentato;

P.Q.M.

Respinge l’istanza di misure cautelari monocratiche e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 22 febbraio 2017.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli il giorno 30 gennaio 2017.