PAT: è nullo l’atto di costituzione senza firma digitale e senza attestazione conformità della copia della procura

Giurisprudenza Processo Amministrativo Telematico

Processo amministrativo telematico – Copia digitale per immagini di un atto di costituzione cartaceo – Copia digitale per immagini della procura conferita, senza attestazione di conformità all’originale – Nullità della costituzione.

Pubblicato il 26/01/2017  – N. 00033/2017 REG.PROV.CAU. – N. 00018/2017 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 18 del 2017, proposto da:

XX, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati …;

contro

Regione Calabria, in persona del suo Presidente in carica, ….;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– della nota della Regione Calabria – Stazione Unica Appaltante del 12 dicembre 2016, p…..

– del verbale di gara del ….. ….

– del verbale di gara del ….. ….

– della nota della Regione Calabria – Stazione Unica Appaltante del ….. ….

– della nota della Regione Calabria – Stazione Unica Appaltante del 1 ….. ….

– del disciplinare di gara se ed in quanto letto nel senso che, all’art. 11, richiederebbe per ogni associato al raggruppamento temporaneo dei progettisti, a pena di esclusione, ed indipendentemente dalla qualifica professionale posseduta, una corrispondenza tra quota di partecipazione e quota di esecuzione lavori;

– di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti o consequenziali;

e per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente al subingresso in tale contratto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il ricorso è stato depositato l’11 gennaio 2017 e pertanto esso è sottoposto alla disciplina del processo amministrativo telematico;

Ritenuto, alla stregua di tale elemento temporale, che la costituzione della Regione Calabria non sia conforme al modello stabilito dalla legge, in quanto tale amministrazione:

a) ha depositato copia digitale per immagini di un atto di costituzione cartaceo, in violazione dell’art. 136, comma 2-bis c.p.a. e dell’art. 9, comma 1 d.m. 16 febbraio 2016, n. 40, che prescrivono che gli atti delle parti siano redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale;

b) ha depositato copia digitale per immagini della procura conferita dal Presidente della Regione, senza attestarne la conformità all’originale ai sensi dell’art. 136, comma 2-ter c.p.a. e dell’art. 8, comma 2 d.m. 16 febbraio 2016, n. 40;

Ritenuto che nel caso di specie l’atto di costituzione manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo (art. 156, comma II c.p.c.), in quanto:

a) la mancanza della firma digitale apposta sull’atto di costituzione impedisce di verificarne la paternità, e cioè che esso provenga dal difensore che ne appare l’autore (cfr. anche l’art. 44, comma 1 c.p.a. con riferimento al ricorso);

b) non è possibile, in mancanza della prescritta attestazione, ritenere la conformità all’originale della copia digitale della procura prodotta;

Ritenuto, pertanto, che la costituzione sia nulla;

Ritenuto, alla cognizione sommaria tipica della presente fase cautelare, che il ricorso sia suscettibile di prognosi favorevole, in quanto la mancata corrispondenza tra quota di esecuzione e quota di qualificazione per il geologo e il professionista con comprovata esperienza nel campo degli impianti elettrici e dell’automazione non appare essere causa di esclusione del concorrente;

Ritenuto, pertanto, che i provvedimenti impugnati debbano essere sospesi, siccome richiesto dalla parte ricorrente in via cautelare;

Ritenuto, nondimeno, che le spese della presente fase cautelare possano essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima):

a) accoglie l’istanza di tutela cautelare e, per l’effetto, sospende i provvedimenti impugnati.

b) fissa per la discussione nel merito del ricorso l’udienza pubblica del 10 maggio 2017;

c) compensa le spese della presente fase di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente FF

Francesco Tallaro, Referendario, Estensore

Raffaele Tuccillo, Referendario