Processo amministrativo telematico – Copia digitale per immagini di un atto di costituzione cartaceo – Copia digitale per immagini della procura conferita, senza attestazione di conformità all’originale – Nullità della costituzione.
Pubblicato il 26/01/2017 – N. 00033/2017 REG.PROV.CAU. – N. 00018/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 18 del 2017, proposto da:
XX, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati …;
contro
Regione Calabria, in persona del suo Presidente in carica, ….;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota della Regione Calabria – Stazione Unica Appaltante del 12 dicembre 2016, p…..
– del verbale di gara del ….. ….
– del verbale di gara del ….. ….
– della nota della Regione Calabria – Stazione Unica Appaltante del ….. ….
– della nota della Regione Calabria – Stazione Unica Appaltante del 1 ….. ….
– del disciplinare di gara se ed in quanto letto nel senso che, all’art. 11, richiederebbe per ogni associato al raggruppamento temporaneo dei progettisti, a pena di esclusione, ed indipendentemente dalla qualifica professionale posseduta, una corrispondenza tra quota di partecipazione e quota di esecuzione lavori;
– di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti o consequenziali;
e per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente al subingresso in tale contratto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che il ricorso è stato depositato l’11 gennaio 2017 e pertanto esso è sottoposto alla disciplina del processo amministrativo telematico;
Ritenuto, alla stregua di tale elemento temporale, che la costituzione della Regione Calabria non sia conforme al modello stabilito dalla legge, in quanto tale amministrazione:
a) ha depositato copia digitale per immagini di un atto di costituzione cartaceo, in violazione dell’art. 136, comma 2-bis c.p.a. e dell’art. 9, comma 1 d.m. 16 febbraio 2016, n. 40, che prescrivono che gli atti delle parti siano redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale;
b) ha depositato copia digitale per immagini della procura conferita dal Presidente della Regione, senza attestarne la conformità all’originale ai sensi dell’art. 136, comma 2-ter c.p.a. e dell’art. 8, comma 2 d.m. 16 febbraio 2016, n. 40;
Ritenuto che nel caso di specie l’atto di costituzione manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo (art. 156, comma II c.p.c.), in quanto:
a) la mancanza della firma digitale apposta sull’atto di costituzione impedisce di verificarne la paternità, e cioè che esso provenga dal difensore che ne appare l’autore (cfr. anche l’art. 44, comma 1 c.p.a. con riferimento al ricorso);
b) non è possibile, in mancanza della prescritta attestazione, ritenere la conformità all’originale della copia digitale della procura prodotta;
Ritenuto, pertanto, che la costituzione sia nulla;
Ritenuto, alla cognizione sommaria tipica della presente fase cautelare, che il ricorso sia suscettibile di prognosi favorevole, in quanto la mancata corrispondenza tra quota di esecuzione e quota di qualificazione per il geologo e il professionista con comprovata esperienza nel campo degli impianti elettrici e dell’automazione non appare essere causa di esclusione del concorrente;
Ritenuto, pertanto, che i provvedimenti impugnati debbano essere sospesi, siccome richiesto dalla parte ricorrente in via cautelare;
Ritenuto, nondimeno, che le spese della presente fase cautelare possano essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima):
a) accoglie l’istanza di tutela cautelare e, per l’effetto, sospende i provvedimenti impugnati.
b) fissa per la discussione nel merito del ricorso l’udienza pubblica del 10 maggio 2017;
c) compensa le spese della presente fase di giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente FF
Francesco Tallaro, Referendario, Estensore
Raffaele Tuccillo, Referendario