Deposito “copia d’obbligo”: condizione necessaria per il decorso del termine, a ritroso, dall’udienza camerale.

Giurisprudenza Processo Amministrativo Telematico

Art. 55, comma 5, cpa – deposito copia cartacea – condizione necessaria per l’inizio del decorso del termine dilatorio (giorni liberi) dall’udienza camerale.


Il deposito della copia cartacea “d’obbligo” è condizione necessaria per l’inizio del decorso del termine dilatorio di dieci giorni liberi “a ritroso” dall’udienza camerale (ovvero 5 nei casi di termini “dimidiati”), di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a. (massima non ufficiale a cura dell’Avv. Leo Stilo).


Pubblicato il 09/03/2017 –  N. 03258/2017 REG.PROV.COLL. – N. 00930/2017 REG.RIC.           

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 930 del 2017, proposto da:

XX in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati ….

contro

YY, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento, previa sospensione:

a) del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. ….del 23 novembre 2016 con il quale è stato approvato con prescrizioni e raccomandazioni il progetto esecutivo presentato dalla società ……. avente ad oggetto “Lavori di miglioramento della sicurezza ai sensi dell’art. 11 della Legge 531/1982. Interventi di adeguamento delle barriere di sicurezza sui viadotti,….”, limitatamente alla parti evidenziate in narrativa;

b) della nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. ….del 23 novembre 2016, successivamente ricevuta, con la quale il suddetto decreto è stato trasmesso alla società Autostrada …..;

c) di ogni ulteriore atto a questi connesso, presupposto e/o consequenziale ivi compresa la relazione istruttoria sul progetto esecutivo acquisita in occasione dell’accesso agli atti esperito in data 30 dicembre 2016, limitatamente alle parti evidenziate in narrativa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che l’art. 7, comma 4, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in l. 25 ottobre 2016, n. 197 – con riferimento alle controversie per le quali trova applicazione il processo amministrativo telematico – ha introdotto l’obbligo, per tutto l’anno 2017, di depositare in giudizio “almeno” una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l’attestazione di conformità al relativo deposito telematico;

Considerato che, con l’ordinanza della Sezione Sesta 3 marzo 2017, n. 880, il Consiglio di Stato – con esame della disciplina processuale che il Collegio condivide e di cui ritiene di fare applicazione al caso di specie – ha precisato che il deposito della succitata copia cartacea è condizione per l’inizio del decorso del termine dilatorio di dieci giorni liberi “a ritroso” dall’udienza camerale (ovvero 5 nei casi di termini “dimidiati”), di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a., con conseguente impossibilità che prima dell’inizio di tale decorso sia fissata detta udienza (ovvero che, in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso cautelare sia trattato e definito in un’udienza camerale anteriore al completo decorso del medesimo termine);

Considerato che la copia cartacea del ricorso in epigrafe è stata depositata solo in data 28 febbraio 2017, sicché – all’odierna data – non è ancora decorso il relativo termine dilatorio per la trattazione dell’istanza cautelare;

Considerato, pertanto, in applicazione della richiamata enunciazione giurisprudenziale, di dovere rinviare la trattazione della presente domanda cautelare, nel rispetto del suddetto termine dilatorio ex art. 55, comma 5, cit., alla prima camera di consiglio utile, che si individua nel 22 marzo p.v.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), riservato ogni ulteriore provvedimento, rinvia la trattazione della presente istanza cautelare alla camera di consiglio del 22 marzo 2017, ore di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Rosa Perna, Consigliere

Ivo Correale, Consigliere, Estensore