Ricorso, procura ed istanza di fissazione udienza non conforme alle regole del PAT.

Giurisprudenza Processo Amministrativo Telematico

Ricorso con procura alla lite, istanza di fissazione d’udienza non conformi alle regole valevoli per il PAT –  Documento originale informatico carente di firma digitale, oltre che di attestazione di conformità all’originale.


Pubblicato il 23/02/2017 –  N. 00227/2017 REG.PROV.CAU. – N. 00066/2017 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 66 del 2017, proposto da:

 

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato …..

contro

Istituto Comprensivo “….” – ….., Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia – Direzione Generale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, via Alcide De Gasperi, 81;
Comune di …., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato …..

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

1) Del diritto del disabile grave -OMISSIS-all’assegnazione del servizio di assistenza igienico- sanitario per tutte le ore di frequenza scolastica (36 h) o nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa, con la stessa assistente che ha già assistito il minore garantendo la continuità educativa didattica, per l’anno scolastico 2016/2017 e per gli anni successivi;

2) Per la condanna dell’Istituto Scolastico …. e del Comune di ….av provvedere a garantire il servizio di assistenza igienico-sanitario con la stessa assistente che ha già assistito il minore garantendo la continuità educativa didattica in favore del minore -OMISSIS-per tutte le ore di frequenza scolastica o nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa, per l’anno scolastico 2016/2017 e per i successivi;

3) Nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’…….a provvedere all’individuazione e all’assegnazione della persona competente alla conservazione e somministrazione dei farmaci durante le ore scolastiche in favore del minore -OMISSIS-e all’individuazione di locali idonei alla loro conservazione;

4) Per la condanna dell’…… all’adozione dei provvedimenti richiesti entro un termine non superiore a quindici giorni;

5) Nonché per il riconoscimento e per la condanna dei resistenti al pagamento del risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. subito dai ricorrenti per la mancata ed idonea fornitura dei servizi speciali assistenziali;

6) Ed infine per la condanna delle resistenti in relazione all’obbligo dei componenti del gruppo multidisciplinare ….e del Comune di ….. ad adottare costantemente e tempestivamente per gli anni futuri, nell’ambito della programmazione scolastica dell’Istituto frequentato dal minore, i documenti di propria competenza, onde consentire l’attuazione delle misure di assistenza specialistica per la piena integrazione scolastica del disabile

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2017 la dott.ssa Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che tanto il ricorso redatto in data 3 gennaio 2017, notificato il successivo giorno 4 e depositato il 12 gennaio 2017, quanto la procura alla lite, quanto ancora l’istanza di fissazione d’udienza non risultano conformi alle regole valevoli per il PAT, non essendo il primo un documento originale informatico e mancando tutti di firma digitale, oltre che di attestazione di conformità all’originale;

Considerato che alla camera di consiglio del 6 febbraio 2017 la trattazione della domanda cautelare è stata rinviata per consentire la produzione di documentazione;

Viste le memorie e i documenti prodotti, sia pure tardivamente rispetto ai termini ex art. 55, co. 5, c.p.a., da tutte le parti del giudizio;

Considerato che in effetti fino al mese di febbraio del corrente anno non era stata fornita alla Scuola alcuna documentazione medica adeguata sul farmaco da somministrare al minore;

Rilevato che tanto la Scuola quanto il Comune, sebbene nei verbali ….non figurasse una indicazione oraria per l’assistente igienico-sanitario, si erano comunque attivati per assicurare al minore un’assistenza qualificata;

Rilevato, inoltre, che l’amministrazione comunale ha, nel frangente, espletato una gara per l’assegnazione del servizio a decorrere dall’1/03/2017, fino alla fine dell’anno scolastico 2017/2018, e che lo stesso è già stato provvisoriamente aggiudicato, con un ulteriore numero di ore aggiuntive;

Ritenuto, pertanto, che non sono ravvisabili i presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), respinge la domanda cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52 commi 1, 2 e 5 e 22, comma 8, D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di presone comunque ivi citate.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Solveig Cogliani, Presidente

Caterina Criscenti, Consigliere, Estensore

Maria Cappellano, Consigliere