I Giudici di Palazzo Spada (1) hanno cristallizzato, con chiare ed argomentate posizioni giurisprudenziali, il principio secondo cui il “..c.d. processo cartaceo non solo non è scomparso ma rappresenta un elemento di chiusura dell’ordinamento per la migliore gestione di interessi ritenuti meritevoli di peculiare tutela (significativamente rappresentata dal modello cartaceo)“.
Si tratta per il Consiglio di Stato di una “garanzia estrema” della continuità della funzione giurisdizionale in presenza di evenienze negative tali da rendere inutilizzabile il PAT.
Il PAT senza opportuni correttivi potrebbe creare significative criticità al “sollecito e corretto svolgimento del processo”, cui esso (PAT), invece, deve intendersi preordinato (2).
Si tratta di un principio di estrema rilevanza sistematica teso ad assurgere ad “incipit” di una improcrastinabile “teoria generale del diritto processuale telematico” capace di guidare i giuristi nella corretta interpretazione dei processi telematici (PCT, PAT e PTT) al fine di mitigare il rischio concreto ed attuale paventato nella locuzione latina “Summum ius, summa iniuria“.
NOTE
1. Consiglio di Stato, sez. VI, Ordinanza n. 880 del 3 marzo 2017.
2. Consiglio di Stato, sez. IV, Sentenza del 4 aprile 2017, n. 1541.