| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2005, n. 68 |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2005, n. 68 Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
Vigente al: 1-2-2020
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 27, commi 8, lettera e), e 9, della legge
16 gennaio 2003, n. 3;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 25 marzo 2004;
Espletata la procedura di informazione di cui alla direttiva
98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998,
modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata con legge 21 giugno 1986, n.
317, cosi' come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000,
n. 427;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espresso nella riunione del 20 maggio 2004;
Vista la nota del 29 marzo 2004, con la quale e' stato richiesto il
parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 giugno 2004;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 gennaio 2005;
Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro
per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto e definizioni
1. Il presente regolamento stabilisce le caratteristiche e le
modalita' per l'erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione
di documenti informatici mediante posta elettronica certificata.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) busta di trasporto, il documento informatico che contiene il
messaggio di posta elettronica certificata;
b) Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, di seguito denominato: «CNIPA», l'organismo di cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39, come modificato dall'articolo 176, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
c) dati di certificazione, i dati inseriti nelle ricevute
indicate dal presente regolamento, relativi alla trasmissione del
messaggio di posta elettronica certificata;
d) dominio di posta elettronica certificata, l'insieme di tutte e
sole le caselle di posta elettronica certificata il cui indirizzo fa
riferimento, nell'estensione, ad uno stesso dominio della rete
Internet, definito secondo gli standard propri di tale rete;
e) log dei messaggi, il registro informatico delle operazioni
relative alle trasmissioni effettuate mediante posta elettronica
certificata tenuto dal gestore;
f) messaggio di posta elettronica certificata, un documento
informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di
certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati;
g) posta elettronica certificata, ogni sistema di posta
elettronica nel quale e' fornita al mittente documentazione
elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti
informatici;
h) posta elettronica, un sistema elettronico di trasmissione di
documenti informatici;
i) riferimento temporale, l'informazione contenente la data e
l'ora che viene associata ad un messaggio di posta elettronica
certificata;
l) utente di posta elettronica certificata, la persona fisica, la
persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi ente,
associazione o organismo, nonche' eventuali unita' organizzative
interne ove presenti, che sia mittente o destinatario di posta
elettronica certificata;
m) virus informatico, un programma informatico avente per scopo o
per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico,
dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti,
ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo
funzionamento.
Art. 2.
Soggetti del servizio di posta elettronica certificata
1. Sono soggetti del servizio di posta elettronica certificata:
a) il mittente, cioe' l'utente che si avvale del servizio di
posta elettronica certificata per la trasmissione di documenti
prodotti mediante strumenti informatici;
b) il destinatario, cioe' l'utente che si avvale del servizio di
posta elettronica certificata per la ricezione di documenti prodotti
mediante strumenti informatici;
c) il gestore del servizio, cioe' il soggetto, pubblico o
privato, che eroga il servizio di posta elettronica certificata e che
gestisce domini di posta elettronica certificata.
Art. 3.
Trasmissione del documento informatico
1. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente:
«1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si
intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si
intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo
elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica
del destinatario messa a disposizione dal gestore.».
Art. 4
Utilizzo della posta elettronica certificata
1. La posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la
cui trasmissione e' valida agli effetti di legge.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235)).
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235)).
4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2.
5. Le modalita' attraverso le quali il privato comunica la
disponibilita' all'utilizzo della posta elettronica certificata, il
proprio indirizzo di posta elettronica certificata, il mutamento del
medesimo o l'eventuale cessazione della disponibilita', nonche' le
modalita' di conservazione, da parte dei gestori del servizio, della
documentazione relativa sono definite nelle regole tecniche di cui
all'articolo 17.
6. La validita' della trasmissione e ricezione del messaggio di
posta elettronica certificata e' attestata rispettivamente dalla
ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di
cui all'articolo 6.
7. Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio
di posta elettronica certificata si avvalgono di uno dei gestori di
cui agli articoli 14 e 15.
Art. 5.
Modalita' della trasmissione e interoperabilita'
1. Il messaggio di posta elettronica certificata inviato dal
mittente al proprio gestore di posta elettronica certificata viene da
quest'ultimo trasmesso al destinatario direttamente o trasferito al
gestore di posta elettronica certificata di cui si avvale il
destinatario stesso; quest'ultimo gestore provvede alla consegna
nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.
2. Nel caso in cui la trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata avviene tra diversi gestori, essi assicurano
l'interoperabilita' dei servizi offerti, secondo quanto previsto
dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
Art. 6.
Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna
1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal
mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione
nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono
prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica
certificata.
2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal
destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del
mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.
3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che
il suo messaggio di posta elettronica certificata e' effettivamente
pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e
certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal
mittente, contenente i dati di certificazione.
4. La ricevuta di avvenuta consegna puo' contenere anche la copia
completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato
secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui
all'articolo 17.
5. La ricevuta di avvenuta consegna e' rilasciata contestualmente
alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella
casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario
dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del
soggetto destinatario.
6. La ricevuta di avvenuta consegna e' emessa esclusivamente a
fronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo le
modalita' previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
7. Nel caso in cui il mittente non abbia piu' la disponibilita'
delle ricevute dei messaggi di posta elettronica certificata inviati,
le informazioni di cui all'articolo 11, detenute dai gestori, sono
opponibili ai terzi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 7.
Ricevuta di presa in carico
1. Quando la trasmissione del messaggio di posta elettronica
certificata avviene tramite piu' gestori il gestore del destinatario
rilascia al gestore del mittente la ricevuta che attesta l'avvenuta
presa in carico del messaggio.
Art. 8.
Avviso di mancata consegna
1. Quando il messaggio di posta elettronica certificata non risulta
consegnabile il gestore comunica al mittente, entro le ventiquattro
ore successive all'invio, la mancata consegna tramite un avviso
secondo le modalita' previste dalle regole tecniche di cui
all'articolo 17.
Art. 9.
Firma elettronica delle ricevute e della busta di trasporto
1. Le ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica
certificata sono sottoscritte dai medesimi mediante una firma
elettronica avanzata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera dd),
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
generata automaticamente dal sistema di posta elettronica e basata su
chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che
consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare l'integrita'
e l'autenticita' delle ricevute stesse secondo le modalita' previste
dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
2. La busta di trasporto e' sottoscritta con una firma elettronica
di cui al comma 1 che garantisce la provenienza, l'integrita' e
l'autenticita' del messaggio di posta elettronica certificata secondo
le modalita' previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
Art. 10.
Riferimento temporale
1. Il riferimento temporale e la marca temporale sono formati in
conformita' a quanto previsto dalle regole tecniche di cui
all'articolo 17.
2. I gestori di posta elettronica certificata appongono un
riferimento temporale su ciascun messaggio e quotidianamente una
marca temporale sui log dei messaggi.
Art. 11.
Sicurezza della trasmissione
1. I gestori di posta elettronica certificata trasmettono il
messaggio di posta elettronica certificata dal mittente al
destinatario integro in tutte le sue parti, includendolo nella busta
di trasporto.
2. Durante le fasi di trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata, i gestori mantengono traccia delle
operazioni svolte su un apposito log dei messaggi. I dati contenuti
nel suddetto registro sono conservati dal gestore di posta
elettronica certificata per trenta mesi.
3. Per la tenuta del registro i gestori adottano le opportune
soluzioni tecniche e organizzative che garantiscano la riservatezza,
la sicurezza, l'integrita' e l'inalterabilita' nel tempo delle
informazioni in esso contenute.
4. I gestori di posta elettronica certificata prevedono, comunque,
l'esistenza di servizi di emergenza che in ogni caso assicurano il
completamento della trasmissione ed il rilascio delle ricevute.
Art. 12.
Virus informatici
1. Qualora il gestore del mittente riceva messaggi con virus
informatici e' tenuto a non accettarli, informando tempestivamente il
mittente dell'impossibilita' di dar corso alla trasmissione; in tale
caso il gestore conserva i messaggi ricevuti per trenta mesi secondo
le modalita' definite dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
2. Qualora il gestore del destinatario riceva messaggi con virus
informatici e' tenuto a non inoltrarli al destinatario, informando
tempestivamente il gestore del mittente, affinche' comunichi al
mittente medesimo l'impossibilita' di dar corso alla trasmissione; in
tale caso il gestore del destinatario conserva i messaggi ricevuti
per trenta mesi secondo le modalita' definite dalle regole tecniche
di cui all'articolo 17.
Art. 13.
Livelli minimi di servizio
1. I gestori di posta elettronica certificata sono tenuti ad
assicurare il livello minimo di servizio previsto dalle regole
tecniche di cui all'articolo 17.
Art. 14.
Elenco dei gestori di posta elettronica certificata
1. Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio
di posta elettronica certificata si avvalgono dei gestori inclusi in
un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo.
2. Le pubbliche amministrazioni ed i privati che intendono
esercitare l'attivita' di gestore di posta elettronica certificata
inviano al CNIPA domanda di iscrizione nell'elenco dei gestori di
posta elettronica certificata.
3. I richiedenti l'iscrizione nell'elenco dei gestori di posta
elettronica certificata diversi dalle pubbliche amministrazioni
devono avere natura giuridica di societa' di capitali e capitale
sociale interamente versato non inferiore a un milione di euro.
4. I gestori di posta elettronica certificata o, se persone
giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti
all'amministrazione devono, inoltre, possedere i requisiti di
onorabilita' richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui
all'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e successive modificazioni.
5. Non possono rivestire la carica di rappresentante legale, di
componente del consiglio di amministrazione, di componente del
collegio sindacale, o di soggetto comunque preposto
all'amministrazione del gestore privato coloro i quali sono stati
sottoposti a misure di prevenzione, disposte dall'autorita'
giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero sono
stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della
riabilitazione, alla reclusione non inferiore ad un anno per delitti
contro la pubblica amministrazione, in danno di sistemi informatici o
telematici, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro
l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria.
6. Il richiedente deve inoltre:
a) dimostrare l'affidabilita' organizzativa e tecnica necessaria
per svolgere il servizio di posta elettronica certificata;
b) impiegare personale dotato delle conoscenze specifiche,
dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti,
in particolare della competenza a livello gestionale, della
conoscenza specifica nel settore della tecnologia della posta
elettronica e della dimestichezza con procedure di sicurezza
appropriate;
c) rispettare le norme del presente regolamento e le regole
tecniche di cui all'articolo 17;
d) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione
adeguati e tecniche consolidate;
e) utilizzare per la firma elettronica, di cui all'articolo 9,
dispositivi che garantiscono la sicurezza delle informazioni gestite
in conformita' a criteri riconosciuti in ambito europeo o
internazionale;
f) adottare adeguate misure per garantire l'integrita' e la
sicurezza del servizio di posta elettronica certificata;
g) prevedere servizi di emergenza che assicurano in ogni caso il
completamento della trasmissione;
h) fornire, entro i dodici mesi successivi all'iscrizione
nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata,
dichiarazione di conformita' del proprio sistema di qualita' alle
norme ISO 9000, successive evoluzioni o a norme equivalenti, relativa
al processo di erogazione di posta elettronica certificata;
i) fornire copia di una polizza assicurativa di copertura dei
rischi dell'attivita' e dei danni causati a terzi.
7. Trascorsi novanta giorni dalla presentazione, la domanda si
considera accolta qualora il CNIPA non abbia comunicato
all'interessato il provvedimento di diniego.
8. Il termine di cui al comma 7 puo' essere interrotto una sola
volta esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che
integrino o completino la documentazione presentata e che non siano
gia' nella disponibilita' del CNIPA o che questo non possa acquisire
autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla
data di ricezione della documentazione integrativa.
9. Il procedimento di iscrizione nell'elenco dei gestori di posta
elettronica certificata di cui al presente articolo puo' essere
sospeso nei confronti dei soggetti per i quali risultano pendenti
procedimenti penali per delitti in danno di sistemi informatici o
telematici.
10. I soggetti di cui al comma 1 forniscono i dati, previsti dalle
regole tecniche di cui all'articolo 17, necessari per l'iscrizione
nell'elenco dei gestori.
11. Ogni variazione organizzativa o tecnica concernente il gestore
ed il servizio di posta elettronica certificata e' comunicata al
CNIPA entro il quindicesimo giorno.
12. Il venire meno di uno o piu' requisiti tra quelli indicati al
presente articolo e' causa di cancellazione dall'elenco.
13. Il CNIPA svolge funzioni di vigilanza e controllo
sull'attivita' esercitata dagli iscritti all'elenco di cui al
comma 1.
Art. 15.
Gestori di posta elettronica certificata stabiliti nei Paesi
dell'Unione europea
1. Puo' esercitare il servizio di posta elettronica certificata il
gestore del servizio stabilito in altri Stati membri dell'Unione
europea che soddisfi, conformemente alla legislazione dello Stato
membro di stabilimento, formalita' e requisiti equivalenti ai
contenuti del presente decreto e operi nel rispetto delle regole
tecniche di cui all'articolo 17. E' fatta salva in particolare, la
possibilita' di avvalersi di gestori stabiliti in altri Stati membri
dell'Unione europea che rivestono una forma giuridica equipollente a
quella prevista dall'articolo 14, comma 3.
2. Per i gestori di posta elettronica certificata stabiliti in
altri Stati membri dell'Unione europea il CNIPA verifica
l'equivalenza ai requisiti ed alle formalita' di cui al presente
decreto e alle regole tecniche di cui all'articolo 17.
Art. 16.
Disposizioni per le pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni possono svolgere autonomamente
l'attivita' di gestione del servizio di posta elettronica
certificata, oppure avvalersi dei servizi offerti da altri gestori
pubblici o privati, rispettando le regole tecniche e di sicurezza
previste dal presente regolamento.
2. L'utilizzo di caselle di posta elettronica certificata
rilasciate a privati da pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco
di cui all'articolo 14, comma 2, costituisce invio valido ai sensi
del presente decreto limitatamente ai rapporti intrattenuti tra le
amministrazioni medesime ed i privati cui sono rilasciate le caselle
di posta elettronica certificata.
3. Le pubbliche amministrazioni garantiscono ai terzi la libera
scelta del gestore di posta elettronica certificata.
4. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano
all'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile,
nel processo penale, nel processo amministrativo, nel processo
tributario e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della
Corte dei conti, per i quali restano ferme le specifiche disposizioni
normative.
Art. 17.
Regole tecniche
1. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie definisce, ai
sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sentito il Ministro per la
funzione pubblica, le regole tecniche per la formazione, la
trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta
elettronica certificata. Qualora le predette regole riguardino la
certificazione di sicurezza dei prodotti e dei sistemi e' acquisito
il concerto del Ministro delle comunicazioni.
Art. 18.
Disposizioni finali
1. Le modifiche di cui all'articolo 3 apportate all'articolo 14,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, (Testo A) si intendono riferite anche al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Testo C).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 11 febbraio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Stanca, Ministro per l'innovazione e le
tecnologie
Siniscalco, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2005
Registo n. 4, Ministeri istituzionali, foglio n. 332