L’elezione del domicilio nel PTT

Pratica Processo Tributario Telematico Teoria

Ai sensi degli articoli 16-bis e 18 del D.Lgs. n. 546/92, il ricorso o il primo atto difensivo devono obbligatoriamente contenere l’indicazione dell’indirizzo PEC del difensore abilitato o della parte.

Tale indirizzo PEC deve coincidere con quello presente nei pubblici elenchi.

Nel processo tributario telematico, in base all’articolo 17 del D.Lgs. n. 546/92 e all’art. 6 del Regolamento n. 163/2013, l’indicazione dell’indirizzo PEC nel primo atto difensivo equivale a elezione di domicilio ai fini delle comunicazioni e notificazioni di cui all’articolo 16-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 546/92. 

In caso di variazione di domicilio si applica il comma 1 dell’art. 17 del D.Lgs. n. 546/92, in base al quale la variazione deve essere notificata alle parti costituite e all’ufficio di segreteria a mezzo PEC, producendo effetti dal decimo giorno successivo a quello del perfezionamento della suddetta notifica. 

Fonte: Circolare del Dipartimento delle Finanze n° 1 del 4 luglio 2019 (PDF – 779Kb) – Obbligatorietà del PTT. Aggiornamento delle linee guida sul Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT)

SENTENZA DEL 8/05/2018 N. 4332/23 – COMM. TRIB. REG. PER LA CAMPANIA

L’indicazione della PEC nel ricorso equivale a elezione di domicilio digitale

L’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel ricorso introduttivo costituisce elezione di domicilio digitale ai fini delle comunicazioni e notificazioni telematiche. La CTR di Napoli, citando l’articolo 6 del D.M. 23/12/2013 n. 163, ha rigettato la tesi dell’appellato secondo cui occorrerebbe una specifica elezione di domicilio digitale per abilitare la controparte ad avvalersi della facoltà di utilizzare la notifica telematica. …omissis…

Fonte : massima estratta da Giustizia Tributaria (sito istituzionale)